PANORAMA LEGISLATIVO N. 111

Lo scorso 21 dicembre, in Roma, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale tra la delegazione di parte ministeriale e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.N.A.L.S. è stato siglato il contratto collettivo nazionale relativo alla mobilità del personale docente ed ATA per l’anno scolastico 2002-2003. Alcuni punti salienti dell’accordo sono stati anticipati nei fascicoli della Rivista. Qui viene pubblicato per intero il testo dell’accordo al fine di dare organica informazione alla complessa questione relativa alla mobilità del personale.

Nella fase di accordo si è stabilito di mantenere inalterate per quanto compatibili le decisioni prese in sede dei precedenti contratti, fatti salvi gli opportuni adattamenti. Pertanto rimangono, ad esempio, validi i criteri e le modalità di attuazione definiti nel Contratto collettivo nazionale integrativo del 31 agosto 1999 oppure nel Contratto Integrativo Nazionale n.2/2000 sottoscritto il 27 gennaio 2000, nel Contratto Decentrato Nazionale sottoscritto il 18/1/2001.

Permangono quindi le disposizioni relative al personale docente, educativo ed A.T.A. dei predetti contratti anche per l’anno scolastico 2002/2003 con i necessari adeguamenti, modifiche ed integrazioni che vengono indicati nella stesura del nuovo contratto per l’anno scolastico 2002-2003.

Si sottolinea comunque che a norma dell’art.6 del D.P.R. 6 novembre 2000, n.347, sono stati istituiti gli Uffici scolastici regionali, ai quali vengono assegnate, tra l’altro, le funzioni spettanti agli uffici periferici dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione, comprese quelle relative alla mobilità del personale della scuola da gestirsi, secondo quanto previsto dal comma 7 del predetto articolo, anche attraverso l’articolazione dell’Ufficio scolastico regionale sul territorio e che deve essere attivato un confronto a livello decentrato tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali al fine di garantire l’efficace gestione delle procedure di mobilità.

Il nuovo contratto sulla mobilità è stato recepito dall’amministrazione scolastica centrale che lo ha tradotto in disposizioni applicative tramite l’ordinanza ministeriale n. 3 del 14 gennaio 2002, che è stata pubblicata nel n. 10 della Rivista.

Riguardo alla mobilità c’è subito da osservare che, nel rispetto delle trasformazioni in atto nell’amministrazione scolastica centrale e periferica, occorre tener conto delle linee guida per l’adozione dei provvedimenti di articolazione degli uffici scolastici regionali, approvate nella conferenza unificata stato-regioni per le autonomie locali del 19 aprile 2001.

Inoltre bisogna anche tener conto del decreto ministeriale prot. 4351/mr dello scorso 21 dicembre che conferisce la responsabilità dei centri servizi amministrativi (ex provveditorati agli studi) a dirigenti amministrativi di seconda fascia, i quali nell’attuale fase di transizione devono garantire continuità ed efficienza per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative della gestione dei ruoli scolastici provinciali, e quindi anche delle complesse operazioni relative alla mobilità.

L’ordinanza n.3 sulla mobilità stabilisce il campo di applicazione, la durata e la decorrenza dei termini fissati per la presentazione delle domande nonché per tutti gli altri adempimenti previsti quali l’acquisizione dei dati al sistema o la pubblicazione dei risultati sulla mobilità. In ogni caso il Ministero fa riferimento alla diffusione dei dati sui movimenti attraverso la rete intranet ed internet nonché gli albi degli uffici scolastici regionali, dei centri servizi amministrativi e delle istituzioni scolastiche.

Il personale interessato può quindi servirsi, non sappiamo quanto agevolmente, delle disposizioni informative impartite dalla rete ministeriale. Ed è per tale motivo che qui diamo una breve e semplice guida sulle principali operazioni anche se altre esemplificazioni vengono pubblicate all’interno della Rivista. Ad ogni buon conto riguardo alla presentazione delle domande il personale docente, educativo ed A.T.A., interessato al movimento, deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, all’ufficio scolastico regionale — centro servizi amministrativi (ex provveditorato agli studi) della provincia di titolarità.

Sia il contratto che l’ordinanza stabiliscono che il personale sprovvisto di sede per, ad esempio, restituzione al ruolo di provenienza, deve presentare domanda all’ufficio scolastico regionale — centro servizi amministrativi della provincia scelta per il rientro, ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità, prima delle operazioni di mobilità.

Riguardo ai moduli-domanda, che possono essere importati dal sito internet del Ministero, i docenti interessati avranno cura di redigere quelli di loro pertinenza, e cioè, per il trasferimento o il passaggio di ruolo o di cattedra, come qui appresso indicato:

- scuole materne: modelli A1, A3 (allegati G/1 e G/2);

- scuole elementari: modelli B1, B4 (allegati H/1 e H/2);

- istituti istruzione secondaria di I grado: modelli C1, C2, C3 (allegati I/1, I/2, I/8);

- istituti istruzione secondaria di II grado: modelli D1, D2,D3 (allegati J/1, J/2,J/12).

Ricordiamo che i docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti; le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo; è consentito documentare una sola delle domande. Occorre inoltre tener presente che per ottenere il passaggio di cattedra o di ruolo bisogna essere in possesso della specifica abilitazione.

Per consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per il seguente personale:

- personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;

- personale che supera le prove scritte e orali dei concorsi ordinari e delle sessioni riservate di esame ed è incluso negli elenchi degli abilitati;

- docenti che concludono i corsi di sostegno.

Il termine per la presentazione della domanda di mobilità per gli appartenenti alle predette categorie è fissato a 10 giorni prima delle date previste per la comunicazione al C.E.D. delle domande di mobilità.

Riguardo al personale educativo le domande di trasferimento di passaggio vanno redatte in conformità agli allegati A) e B).

Riguardo al personale A.T.A. ricordiamo che occorre redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai modelli MN e PN degli allegati B1 e C1.

Con dichiarazione personale in carta semplice vanno riportati i titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella mentre i titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati.

Attenzione particolare va fatta per le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi che vengono puniti a norma delle disposizioni.

Riguardo a rinunce, revoche e rettifiche occorre osservare che successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare le preferenze già espresse, né l’allegata documentazione. Tuttavia è consentita la revoca delle domande di movimento presentate che deve essere inviata al competente centro servizi amministrativi della provincia di titolarità dell’interessato non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili.

I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza.

L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all’albo dell’ufficio scolastico regionale e del centro servizi amministrativi competente, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità.

B.G.

 

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