Permangono
quindi le disposizioni relative al personale docente, educativo ed
A.T.A. dei predetti contratti anche per lanno scolastico 2002/2003
con i necessari adeguamenti, modifiche ed integrazioni che vengono
indicati nella stesura del nuovo contratto per lanno scolastico
2002-2003.
Si
sottolinea comunque che a norma dellart.6 del D.P.R. 6 novembre
2000, n.347, sono stati istituiti gli Uffici scolastici regionali,
ai quali vengono assegnate, tra laltro, le funzioni spettanti
agli uffici periferici dellAmministrazione della Pubblica
Istruzione, comprese quelle relative alla mobilità del personale
della scuola da gestirsi, secondo quanto previsto dal comma 7 del
predetto articolo, anche attraverso larticolazione dellUfficio
scolastico regionale sul territorio e che deve essere attivato un
confronto a livello decentrato tra lAmministrazione e le organizzazioni
sindacali al fine di garantire lefficace gestione delle procedure
di mobilità.
Il
nuovo contratto sulla mobilità è stato recepito dallamministrazione
scolastica centrale che lo ha tradotto in disposizioni applicative
tramite lordinanza ministeriale n. 3 del 14 gennaio 2002,
che è stata pubblicata nel n. 10 della Rivista.
Riguardo
alla mobilità cè subito da osservare che, nel
rispetto delle trasformazioni in atto nellamministrazione
scolastica centrale e periferica, occorre tener conto delle linee
guida per ladozione dei provvedimenti di articolazione degli
uffici scolastici regionali, approvate nella conferenza unificata
stato-regioni per le autonomie locali del 19 aprile 2001.
Inoltre
bisogna anche tener conto del decreto ministeriale prot. 4351/mr
dello scorso 21 dicembre che conferisce la responsabilità
dei centri servizi amministrativi (ex provveditorati agli studi)
a dirigenti amministrativi di seconda fascia, i quali nellattuale
fase di transizione devono garantire continuità ed efficienza
per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative della gestione
dei ruoli scolastici provinciali, e quindi anche delle complesse
operazioni relative alla mobilità.
Lordinanza
n.3 sulla mobilità stabilisce il campo di applicazione, la
durata e la decorrenza dei termini fissati per la presentazione
delle domande nonché per tutti gli altri adempimenti previsti
quali lacquisizione dei dati al sistema o la pubblicazione
dei risultati sulla mobilità. In ogni caso il Ministero fa
riferimento alla diffusione dei dati sui movimenti attraverso la
rete intranet ed internet nonché gli albi degli uffici scolastici
regionali, dei centri servizi amministrativi e delle istituzioni
scolastiche.
Il
personale interessato può quindi servirsi, non sappiamo quanto
agevolmente, delle disposizioni informative impartite dalla rete
ministeriale. Ed è per tale motivo che qui diamo una breve
e semplice guida sulle principali operazioni anche se altre esemplificazioni
vengono pubblicate allinterno della Rivista. Ad ogni buon
conto riguardo alla presentazione delle domande il personale docente,
educativo ed A.T.A., interessato al movimento, deve indirizzare
le domande di trasferimento e di passaggio, allufficio scolastico
regionale centro servizi amministrativi (ex provveditorato
agli studi) della provincia di titolarità.
Sia
il contratto che lordinanza stabiliscono che il personale
sprovvisto di sede per, ad esempio, restituzione al ruolo di provenienza,
deve presentare domanda allufficio scolastico regionale
centro servizi amministrativi della provincia scelta per il rientro,
ai fini dellassegnazione di sede di titolarità, prima
delle operazioni di mobilità.
Riguardo
ai moduli-domanda, che possono essere importati dal sito internet
del Ministero, i docenti interessati avranno cura di redigere quelli
di loro pertinenza, e cioè, per il trasferimento o il passaggio
di ruolo o di cattedra, come qui appresso indicato:
- scuole
materne: modelli A1, A3 (allegati G/1 e G/2);
- scuole
elementari: modelli B1, B4 (allegati H/1 e H/2);
- istituti
istruzione secondaria di I grado: modelli C1, C2, C3 (allegati I/1,
I/2, I/8);
- istituti
istruzione secondaria di II grado: modelli D1, D2,D3 (allegati J/1,
J/2,J/12).
Ricordiamo
che i docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento
ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento
e tante domande quanti sono i passaggi richiesti; le domande di
passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo;
è consentito documentare una sola delle domande. Occorre
inoltre tener presente che per ottenere il passaggio di cattedra
o di ruolo bisogna essere in possesso della specifica abilitazione.
Per
consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità
i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti
per il seguente personale:
- personale
scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;
- personale
che supera le prove scritte e orali dei concorsi ordinari e delle
sessioni riservate di esame ed è incluso negli elenchi degli
abilitati;
- docenti
che concludono i corsi di sostegno.
Il
termine per la presentazione della domanda di mobilità per
gli appartenenti alle predette categorie è fissato a 10 giorni
prima delle date previste per la comunicazione al C.E.D. delle domande
di mobilità.
Riguardo
al personale educativo le domande di trasferimento di passaggio
vanno redatte in conformità agli allegati A) e B).
Riguardo
al personale A.T.A. ricordiamo che occorre redigere le domande,
sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai modelli
MN e PN degli allegati B1 e C1.
Con
dichiarazione personale in carta semplice vanno riportati i titoli
di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella mentre i
titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati.
Attenzione
particolare va fatta per le dichiarazioni mendaci, le falsità
negli atti e luso di atti falsi che vengono puniti a norma
delle disposizioni.
Riguardo
a rinunce, revoche e rettifiche occorre osservare che successivamente
alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di
trasferimento e di passaggio non è più consentito
integrare o modificare le preferenze già espresse, né
lallegata documentazione. Tuttavia è consentita la
revoca delle domande di movimento presentate che deve essere inviata
al competente centro servizi amministrativi della provincia di titolarità
dellinteressato non oltre il decimo giorno prima del termine
ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili.
I trasferimenti
ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti
dal direttore generale dellufficio scolastico regionale o
suo delegato per ciascuna delle province di competenza.
Lelenco
di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene
affisso allalbo dellufficio scolastico regionale e del
centro servizi amministrativi competente, con lindicazione,
a fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto di destinazione,
del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.
Al
personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene
data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità.
B.G.
(Tutti
i diritti riservati, compresi quelli di riproduzione con qualsiasi
forma e mezzo)
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