Firmato il contratto dei dirigenti scolastici
E stata firmata il 10 gennaio lintesa per il nuovo contratto dei dirigenti scolastici, scongiurando cosi lo sciopero gia previsto per il giorno 11 gennaio.
I punti essenziali
del primo contratto dei dirigenti delle scuole autonome sono i seguenti:
1) Sono stati investiti 48,03 milioni di Euro;
2) i capi di istituto entrano nella dirigenza pubblica. Il loro stipendio base
sarà ora di 36.150 Euro annui lordi;
3) è stata cancellata l'anzianità; nessun dirigente - fatta salva
la retribuzione individuale maturata nella vecchia carriera - avrà più
la progressione automatica della carriera;
4) l'assunzione del dirigente avviene tramite incarico temporaneo, da 2 a 7
anni massimo (rinnovabile), conferito dal dirigente regionale competente anche
con criterio di rotazione;
5) la mobilità a domanda viene prevista solo in casi limitati, i cui
criteri sono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale;
6) la retribuzione del dirigente dipenderà da due fattori qualitativi.
La posizione (l'importanza e il livello di responsabilità dell'incarico
che gli viene conferito dal dirigente regionale) e i risultati della usa azione
direzionale (responsabilità per i risultati raggiunti). Pertanto la retribuzione
del dirigente scolastico è ora articolata in: a) stipendio base, b) retribuzione
(variabile) di posizione e c) retribuzione (variabile) di risultato (merito);
7) gli organici dei dirigenti scolastici (9.800) sono definitivamente articolati
a livello regionale (fino a ieri erano tutti dipendenti dal Ministero). Tale
livello diventa il riferimento reale per la definizione del rapporto di lavoro,
che sarà gestito dal dirigente generale regionale;
8) è stata meglio definita la valutazione, il cui meccanismo è
sottoposto a verifica annuale, per evitare che diventi irrilevante o poco significativa
sotto il profilo della carriera e della motivazione dei migliori;
9) per la prima volta in un contratto della scuola viene inserito l'istituto
del licenziamento (revoca dell'incarico) per giusta causa e giustificato motivo
(scarso rendimento, valutazione negativa, ecc., art. 2119 del c.c.), e così
cessa l'attività della commissione di disciplina presso il CNPI (consiglio
nazionale della pubblica istruzione). Tutto con il sistema disciplinare si ispira
a quello privatistico con l'introduzione delle procedure di conciliazione ed
arbitrato. La restituzione al ruolo di provenienza (cioè all'insegnamento)
è previsto solo nel caso di non superamento del periodo di prova. (RdS)
12 gennaio 2002