Il nuovo Ministero della Pubblica Istruzione


 

Il ministero della Pubblica Istruzione si articola a livello centrale in due Dipartimenti e tre Servizi

e a livello periferico in Uffici scolastici regionali, uno per ogni regione.

I due Dipartimenti attuano gli indirizzi dettati dal Ministro, ciascuno per l'area di propria competenza. Essi sono di fatto la centrale che programma e orienta le politiche educative che poi vengono attuate e gestite localmente dagli Uffici regionali e dalle singole istituzioni scolastiche. Essi si articolano su sette uffici complessivi di livello di dirigenza generale.

I tre Servizi sono delle strutture specializzate il cui compito è quello di supportare, ognuno per il proprio settore di competenza, il lavoro dei Dipartimenti e degli uffici scolastici regionali. Essi si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale.

I venti Uffici scolastici regionali di livello di dirigenza generale vanno a sostituire i Provveditorati e le Sovrintendenze: essi costituiscono un autonomo centro di responsabilità amministrativa, attuano le disposizioni dei Dipartimenti e svolgono il ruolo di diretto supporto e consulenza alle singole scuole, articolando i propri uffici sul territorio.

La riforma dell'amministrazione scolastica, prevista dal D.M. 30.1.2001, entra in vigore dal 1 marzo 2001 e completa il vasto quadro di cambiamento che interessa tutto il sistema educativo, dalla singola scuola ai vertici ministeriali. A seguito della legge n. 59/1997, che riconosce alle singole istituzioni scolastiche autonomia didattica, organizzativa e amministrativa, le funzioni assegnate al ministero della Pubblica Istruzione sono quelle di indirizzo e di controllo, al fine di garantire l'identità nazionale dei percorsi educativi, l'uniformità degli standard di qualità del servizio e l'uguaglianza dei criteri di sviluppo del sistema educativo, pur nel rispetto delle autonomie locali.

Dal processo di ristrutturazione sono esclusi gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, che dunque permangono in esistenza secondo la precedente legislazione (DLGS 3.2.1993, n.29, art.14, c.2) senza subire alcuna modifica nelle loro competenze e funzioni.

Accanto alle nuove strutture amministrative istituite dalla riforma, restano dunque operativi gli Uffici del Gabinetto, le segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, gli uffici preposti al controllo interno e al settore giuridico-legislativo, così come l'ufficio stampa.