I professori delle scuole private sono pubblici ufficiali
La quinta sezione
penale della Corte di Cassazione ha stabilito che anche il preside e gli insegnanti
delle scuole private legalmente riconosciute o parificate sono pubblici ufficiali
dal momento che esercitano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento
e sotto la vigilanza del ministero della Pubblica Istruzione, funzioni disciplinate
da norme di diritto pubblico e caratterizzate dalla manifestazione della volontà
della pubblica amministrazione.
In questo modo la Corte ha confermato la condanna per falso ideologico in atto
pubblico inflitta in primo grado al preside e ad alcuni professori di un istituto
tecnico privato legalmente riconosciuto di Ostia.
Nel 1991 cinque docenti, insieme al preside della scuola privata, avevano accorpato
due classi di studenti in una sola con un unico insegnante, facendo però
risultare dai registri ufficiali non una sola lezione con un solo insegnante,
ma due lezioni distinte con due insegnanti.
Alla condanna di primo grado, però, seguì l’assoluzione in appello: la corte di secondo grado, infatti, assolse tutti con la motivazione che il fatto non sussiste in quanto gli insegnanti di scuole private non avrebbero avuto la qualifica di pubblico ufficiale.
La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del sostituto procuratore della Repubblica, riconoscendo che i docenti delle scuole private sono pubblici ufficiali, e ha rinviato il caso alla Corte d’Appello. (RdS)
17 febbraio 2001