Nota ministeriale 21 novembre 2001


Prot. 1388/U

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO - Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione - Uff.II

Oggetto: Procedure di selezione per il passaggio alla posizioni economiche B3, C2 e C3 - rettifica ed integrazione

Con riferimento alle indicazioni operative concernenti la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati alle procedure di selezione riservate al personale dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica per il passaggio all'interno delle aree B e C., anche a seguito del confronto intervenuto con le OO.SS., si integra e si rettifica quanto previsto con la nota n.1176/U del 17.10.2001, sui punti che seguono:

Anzianità di servizio - modalità di calcolo


A - "Servizio comunque prestato presso le Amministrazioni dello Stato"
Per essere valutato il servizio di ruolo deve essere stato prestato comunque presso le Amministrazioni dello Stato di qualsiasi comparto.

B - "Servizio prestato nella posizione economica"


Va considerato l'effettivo servizio di ruolo, prestato nell'Amministrazione della Pubblica Istruzione - Comparto Ministeri, nella posizione economica o nella corrispondente ex qualifica funzionale.

Titoli di studio
A seguito dell'accordo di conciliazione presso il Ministero del Lavoro, in data 8.11. 2001, è stata disposta la revoca del D.D.G. 4.10.2001 con D.D.G.16 novembre 2001.
Conseguentemente, deve intendersi valutabile ogni titolo conclusivo di un corso di studi di secondo grado di durata triennale con l'attribuzione del punteggio già previsto con i DD.DD.GG.17.9.2001; pertanto i predetti titoli sono da considerarsi fra i requisiti di accesso alle procedure concorsuali in parola.

Titoli di studio post laurea e post diploma

I "titoli di studio post diploma" valutabili sono quelli conseguiti al termine di un corso statale.

Relativamente alla categoria "Diploma di maturità coerente con il profilo professionale per il quale si concorre" (passaggio alla posizione economica B3) si precisa che tutti i diplomi di maturità debbono essere considerati coerenti.

Esperienze professionali e formative:
Corsi:

Si precisa ulteriormente:

un corso di sei giorni in vigenza del precedente ordinamento si valuta come corso settimanale; un corso di cinque giorni secondo il nuovo ordinamento si valuta come corso settimanale; nel caso di certificazione che riporti l'indicazione del numero complessivo delle ore frequentate e non l'indicazione dei giorni di svolgimento è stato convenuto di adottare come criterio di riferimento l'orario normale di lavoro: si considera pertanto corso settimanale quello fino a trentasei ore di lezione e corso ultrasettimanale quello con un numero di ore di lezione superiore a trentasei.


I candidati direttamente interessati dalla revoca del D.D.G.4.10.2001 e dalle disposizioni sopra riportate, potranno presentare, rispettivamente, la domanda di partecipazione alle procedure di selezione (per il personale in possesso del titolo di studio triennale ove non avesse già presentato domanda) o l'integrazione dei titoli relativi ai servizi ( limitatamente ai servizi prestati nelle Amministrazioni dello Stato) entro il termine di 10 giorni che decorre dalla data di pubblicazione all'Albo dei singoli Uffici della presente Circolare e della contemporanea inserzione della stessa sulla rete intranet.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Zucaro