Decreto ministeriale 10 ottobre 2001, n.150


Prot. n. 2921 

Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee al personale A.T.A.

Vista la legge 3.5.1999, n. 124 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10.5.1999, n.107;

Vista la legge 17.5.1999, n.144, art.45 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il quadriennio 1994-1997, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 5.9.1995, n. 207;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il quadriennio 1998-2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 9.6.1999, n.133;

Visto il decreto ministeriale 13.12.2000, n. 430 "regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ausiliario ai sensi dell’art. 4 della legge 3.5.1999, n. 124", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.1.2001 n. 19;

Vista la legge 20.8.2001, n.333, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21.8.2001 e la correlata circolare ministeriale 10.8.2001, n.136;

 DECRETA:

 Art. 1 - Domanda di inserimento - requisiti

 1.1 E’ istituita la terza fascia delle graduatorie di istituto o di circolo per le supplenze temporanee rispettivamente di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere.

1.2 Per il profilo professionale di collaboratore scolastico non è istituita la terza fascia delle graduatorie di istituto o di circolo per le supplenze temporanee. Le relative assunzioni avvengono mediante gli Uffici Provinciali del Lavoro cui i dirigenti scolastici, segnalando il contingente di personale da avviare al lavoro, dovranno anche precisare il titolo di studio richiesto per l’accesso (licenza media) e l’applicabilità delle riserve di legge a favore degli addetti ai lavori socialmente utili e ai lavori di pubblica utilità (legge 17.5.1999, n.144, art.45 e successive integrazioni e modificazioni).

1.3 Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere occorre produrre domanda di inserimento utilizzando l’apposito modello (All. D), secondo le disposizioni di cui ai successivi artt.2 e 3.
Non possono produrre domanda di inserimento e, se prodotta, questa è del tutto nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nelle graduatorie di istituto della prima o seconda fascia. Possono, tuttavia, produrre domanda gli inseriti con riserva fino allo scioglimento della medesima e coloro che abbiano prodotto domanda di inserimento in attesa del completamento della procedura.
Sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto in cui siano già inseriti coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, oppure negli elenchi provinciali per le supplenze, oppure nella prima o seconda fascia delle graduatorie di circolo o di istituto.

1.4 I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data della domanda.

1.5 I candidati devono essere in possesso del titolo di studio, indicato di seguito a ciascun profilo professionale, prescritto dal CCNL del comparto scuola per il quadriennio 1998-2001, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 9.6.1999, n. 133.

- Assistente Amministrativo:

1.   diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d’azienda; addetto alla contabilità di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore della impresa turistica);
2.   oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo - contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845 del 21.12.1978;
3.   oppure diploma di maturità che consenta l’accesso agli studi universitari.

- Assistente Tecnico:

1.   diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
2.   oppure diploma di maestro d’arte a indirizzo specifico;
3.   oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78;
4.   oppure qualsiasi diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l’accesso agli studi universitari.

La specificità di cui ai punti 1 - 2 e 4 è quella definita dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente nel termine di presentazione della domanda. Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.

- Cuoco:

1.   diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
2.   oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78.

- Infermiere:

1.   diploma di infermiere professionale.

 - Guardarobiere:

1)       diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale;
2)       oppure diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell’art.14 della legge 845/78.

1.6 Per coloro che all’1.9.1999 erano inseriti nelle soppresse graduatorie provinciali per le supplenze, restano validi, ai fini della ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito l’inserimento in tali graduatorie.

1.7 Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78, devono essere integrati da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studio.

1.8 I candidati devono essere, altresì, in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego:

1.   cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

2.   età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio);

3.   godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

4.   idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/1992, che l’amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

5.   per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma 4 - D.P.R. 693/1996);

Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a)   godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b)  essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. 

Non possono partecipare alla procedura in esame:

a)   coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;

b)  coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c)   coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);

d)  coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;

e)   coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;

f)    i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 2 - Termini di presentazione della domanda - Autorità’ Scolastica cui produrre la domanda

 2.1 La domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze temporanee è unica per tutti i profili richiesti e deve essere prodotta, con le modalità indicate nel successivo comma 3), per non più di 30 istituzioni scolastiche della medesima provincia a pena di esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili di riferimento, oppure a pena di decadenza dalle medesime graduatorie, se già inseriti.
La domanda di inserimento è nulla con riferimento alle istituzioni scolastiche presso le quali non sia istituito l’organico concernente il profilo professionale richiesto.

2.2 Coloro che per il medesimo profilo professionale, siano già inseriti sotto riserva nella graduatoria provinciale permanente del concorso per soli titoli (assunzioni a tempo indeterminato) o nell’elenco provinciale per le supplenze, oppure che abbiano prodotto domanda di inserimento e la relativa procedura sia ancora in svolgimento, possono produrre la domanda in esame, in non più di 30 istituzioni scolastiche della provincia definita come segue:

A) nella provincia in cui siano inseriti con riserva o abbiano prodotto domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze di collaboratore scolastico o nell’elenco provinciale per le supplenze del medesimo oppure di altro profilo professionale oppure nella correlata seconda fascia delle graduatorie di istituto o di circolo;

B) oppure, se non ricorra il caso di cui alla precedente lettera A) nella provincia in cui siano già inseriti sotto riserva o abbiano prodotto domanda di inserimento nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato del medesimo profilo professionale o di altro profilo professionale o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto.

2.3 il candidato che non si trovi nella situazione di cui al precedente comma 2),deve produrre domanda nella sola provincia definita, nell’ordine, come segue:

A) nella provincia in cui sia eventualmente inserito nella graduatoria o elenco per le supplenze annuali di altro profilo professionale;

B) nella provincia in cui sia eventualmente inserito nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale

2.4 La domanda deve essere prodotta entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda deve essere indirizzata alla istituzione scolastica indicata per prima nel modello (All.D). Tale istituzione scolastica curerà la gestione della domanda stessa.

2.5 La domanda di inserimento deve essere prodotta, alla sola istituzione scolastica di cui sopra, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante consegna a mano.

 Art. 3 - Formulazione della domanda di inserimento o di aggiornamento e relativa documentazione

3.1 La domanda deve essere redatta in carta semplice, riempiendo l’allegata scheda (all. D), liberamente riproducibile, indicando:

·      il cognome, nome e sesso

·      la data e il luogo di nascita

·      il codice fiscale

·      il recapito

·      l’istituzione scolastica cui la domanda è indirizzata, la provincia di ubicazione e le istituzioni scolastiche prescelte (non più di 30)

·      il profilo o i profili professionali nelle cui graduatorie per le supplenze temporanee (terza fascia) il candidato intende essere inserito.

3.2 La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato (non occorre alcuna autenticazione).

3.3 Nella domanda il candidato deve indicare le graduatorie provinciali o di istituto o di circolo in cui sia eventualmente inserito, sotto riserva o a pieno titolo, o per le quali abbia prodotto domanda di inserimento (nel caso in cui la relativa procedura sia ancora in svolgimento).

3.4 Nella domanda il candidato deve, indicare il possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento nella graduatoria di circolo o di istituto (terza fascia).

3.5 Il candidato deve specificare nella domanda i titoli di cui chiede la valutazione ai fini del punteggio (ALL. A); delle preferenze (ALL. B) e della corrispondenza titoli/aree di laboratori, solamente per gli assistenti tecnici (ALL. C).

3.6 L’idoneità fisica all’impiego di cui al precedente art. 1 - comma 7 - punto 4 deve essere oggetto di dichiarazione del candidato, per quanto a propria conoscenza, e successivamente documentata, al momento dell’assunzione, mediante certificato medico rilasciato dalla competente autorità sanitaria.

3.7 Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 6, i requisiti di ammissione, nonché i titoli di cultura, di servizio, di preferenza e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal candidato sotto la propria responsabilità; di autocertificazione in fotocopia con la dicitura "copia conforme all’originale in mio possesso" cui segue la data e la firma del candidato; di certificazione per riferimento a documenti già in possesso della istituzione scolastica cui è indirizzata la domanda, purchè siano fornite tutte le indicazioni necessarie per la loro individuazione ed acquisizione alla procedura in esame.

Il candidato può, altresì, produrre certificazioni rilasciate dalla competente autorità amministrativa. In tale ultimo caso i servizi scolastici devono essere certificati dalla competente autorità della scuola in cui sono stati prestati.

3.8 Le autodichiarazioni mendaci o l’autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili, graduatorie o elenchi di riferimento o la decadenza dalle medesime graduatorie o elenchi se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D. L.vo 28.12.2000, n. 443 pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.2.2001.

3.9 L’Amministrazione procederà ad un controllo a campione delle autodichiarazioni e delle autocertificazioni.

3.10 L’allegata scheda D, compiutamente formulata nelle parti che il candidato è tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato dal candidato.

 Art. 4 - Inammissibilità della domanda - Esclusione della procedura

 4.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine indicato nel precedente art. 2 - comma 3, nonchè le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui sono riferite.

4.2 L’Amministrazione dispone l’esclusione dei candidati che:

a)   abbiano prodotto domanda in più provincie, oppure in più di 30 scuole;

b)  risultino privi di alcuno dei requisiti di cui al precedente art. 1;

c)   abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

4.3 La produzione di domande in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l’esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui chieda l’inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il candidato sia inserito.

4.4 Le autodichiarazioni mendaci o l’autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili, graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, se inseriti, e comportano, inoltre, le sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.L.vo 28.12.2000,n.443,pubblicato nella G.U.n.42 del 20.2.20001.

 Art. 5 - Ricorsi

 5.1 Avverso l’esclusione o inammissibilità, nonchè avverso le graduatorie è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento

5.2 Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria in via provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

5.3 Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali l’ autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.

5.4 Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile unicamente con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

5.5 La pubblicazione delle graduatorie dovrà avvenire contestualmente nell’ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche. 

Art. 6

Formazione delle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze temporanee (terza fascia)

Assunzione e rapporto di lavoro

 6.1 Le graduatorie di circolo o di istituto (terza fascia) sono formulate a cura dei Dirigenti Scolastici, in base ai punteggi e alle preferenze (allegati A e B).
Delle riserve di legge per le assunzioni obbligatorie (L.68/1999,ecc.) non si tiene conto nelle graduatorie di circolo o di istituto, in quanto l’ obbligo è interamente assolto nell’ambito delle assunzioni a tempo indeterminato, annuali o fino al termine delle attività didattiche, effettuate in base alle corrispondenti graduatorie provinciali ed ai corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

6.2 Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza ai candidati inseriti nelle prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto, esaurita questa, ai candidati inseriti nella corrispondente seconda fascia, infine ai candidati inclusi in base alla procedura del presente decreto, tenendo conto delle preferenze di cui all’allegata scheda (B).

6.3 Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, ai candidati che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l’accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine (ALL.C).

6.4 Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio 1994-1997 e successive integrazioni e modificazioni.

6.5 Per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia al regolamento approvato con D.M. 13.12.2000, n. 430, artt. 1; 2; 4; 7 ( All. E).

Art. 7 - Pubblicazione

 7.1 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 Roma, lì 10.10.2001

 Il Ministro - F.to Moratti

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Allegato A

Tabella di valutazione dei titoli 

Avvertenze Alle Tabelle A/1 - A/2 - A/3

A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali. 

B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero con atto di nomina dell’Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale. 

C ) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n.420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n.588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

 D) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l’assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l’attestato sia stato conseguito.

 E)    Tra i titoli di studio richiesti per l’accesso, di cui ai rispettivi punti 1) delle tabelle è sempre incluso il diploma di scuola media che deve essere valutato nei confronti di tutti i candidati che ne risultino in possesso, secondo le regole ivi stabilite. Si deve assegnare cioè il punteggio relativo alla migliore media riportata fra la licenza media, il diploma di qualifica o di maturità e il punteggio aggiuntivo di punti 2 (una sola volta) per gli altri titoli suindicati. Gli attestati di qualifica regionali non rientrano nella valutazione di cui ai punti 1) e 2) delle allegate tabelle.

F)     Qualora il servizio sia stato prestato in scuole materne non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate o legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà..

G)   L’eventuale frazione pari o superiore al mezzo centesimo è arrotondata verso l’alto, la frazione inferiore al mezzo centesimo è arrotondata verso il basso, in modo da ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo. 

Allegato A/1 - Tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo 

A) TITOLI DI CULTURA

1)Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione:

si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:

sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.

Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso si valuta il più favorevole.(2) .

2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché meno favorevoli o per i diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la licenza di scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (2) PUNTI 2

3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2)   PUNTI 2

4) Attestato di qualifica professionale di cui all’art.14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (2). PUNTI 1,50

5) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (6).   PUNTI 1

6) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità: PUNTI 1

B) TITOLI DI SERVIZIO

7) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in a) Scuole materne: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole elementari: statali e non statali parificate , sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali (1) (3) (4) (5) (7)

per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: PUNTI 0,50
(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)

8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.,e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali.(1) (3) (4) (5).

per ogni anno: PUNTI 1,20
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.: PUNTI 0,10
(fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico)

9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici (1) (4) (5).

per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: PUNTI 0,05
(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)

 Allegato A/2 - Tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere

 A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione:

Si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:

sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.

Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole (2).

2) Per i titoli di cui al punto precedente e non valutati ai sensi di tale punto perché meno favorevoli (si valuta un solo titolo) (2) .     PUNTI 3

3) Diploma di Laurea (si valuta un solo titolo) (2).    PUNTI 2

4) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale cui si concorre oppure nelle precorse qualifiche del personale A.T.A. o non docente, corrispondenti al profilo cui si concorre. Si valuta una sola idoneità:  PUNTI 2

 B) TITOLI DI SERVIZIO

5) Servizio prestato in: a) Scuole materne: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; d) Istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero in qualità di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale) (1)(3)(4)(5)(7).

per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50

6) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (1)(3)(4)(5)(7). per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50

7) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (4) (5).

per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50

8) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di aiutante cuoco (limitatamente al profilo professionale di cuoco) (1) (4) (5).

per ogni anno : PUNTI 3,60
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 3,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,30

9) Servizio prestato in scuole di cui al punto 5, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (7).

per ogni anno: PUNTI 1,20
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. . (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,10

10) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, Enti locali e nei patronati scolastici (1) (4).

per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05

 Allegato A/3 - Tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di guardarobiere

 A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione:

si valuta la media dei voti rapportata a decimi( ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiranno i seguenti valori:sufficiente-6, buono-7, distinto-8, ottimo-9. Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l’accesso, si valuta quello più favorevole (2).

2) Diploma di maturità che consenta l’accesso agli studi universitari (2) PUNTI 3

3) Diploma di qualifica (2) PUNTI 2

4) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere).

Il punteggio viene attribuito una sola volta anche se si è risultati idonei in più concorsi: PUNTI 2

 B) TITOLI DI SERVIZIO

5) Servizio prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere, in a) Scuole materne: statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate; b) Scuole elementari : statali e non statali parificate , sussidiate o sussidiarie; c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali. (1) (3) (4) (5) (7) .

per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50

6) Servizio prestato nelle scuole di cui al punto 5); nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compresi il servizio di insegnamento prestato nei corsi C.R.A.C.I.S. (1) (4) (5) (7) .

per ogni anno: PUNTI 1,80
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,15

7) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica (1) (4) .

per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05

 note alle tabelle di valutazione 

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso favorevole.(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell’art.6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all’estero.

(4) Il servizio nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente .
Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è attribuito in proporzione alla quota della prestazione per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione.

(5) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole materne non statali autorizzate, in scuole elementari parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate o legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.

(6) La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

(7) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi diversi, tale periodo, ai fini dell’assegnazione del punteggio, va qualificato dall’aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell’anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

 Allegato B - preferenze

Le preferenze sono quelle indicate nel relativo spazio della scheda D.

Allegato C - Corrispondenza titoli - Aree di laboratorio (Solamente per Assistente Tecnico)

 Tabella annessa alla OM 59/94 e successive integrazioni e modificazioni.

Allegato D - scheda di domanda

 Allegato E - Normativa inerente agli elenchi o alle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al regolamento approvato con d.m. 13.12.2000 n. 430

 

ARTICOLO 1 - (Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)

 1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11 della legge 3 maggio 1999, n.124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone con:

a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;

c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6.

 2. Non si dà luogo al conferimento delle supplenze per i direttori dei servizi generali e amministrativi che, in caso di assenza, sono sostituiti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme contrattuali vigenti. Pertanto, il presente regolamento non si applica al personale appartenente a detto profilo professionale.

 3. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie di cui all'articolo 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.

 4. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 di tutti i profili professionali, ad esclusione dei collaboratori scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche vengono conferite utilizzando appositi elenchi provinciali, compilati con l'inserimento di aspiranti che erano inseriti nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che abbiano prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali; negli stessi elenchi provinciali sono inclusi gli aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie purché abbiano prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali per almeno 30 giorni. Per il conferimento di supplenze nel profilo professionale di collaboratore scolastico, in caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2, ivi comprese le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui all'articolo 587 del decreto legislativo n.297/1994, i dirigenti delle scuole ove si verifica la disponibilità procedono all'assunzione, ai sensi del comma 1, dello stesso articolo 587.

 5. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica competente per territorio, nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 2,comma 1; dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di cui all'articolo 5. (modificato dalla Legge 333/2001 e dalla correlata CM 136/2001,paragrafo 4).

 6. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

a.per le supplenze annuali il 31 agosto;
b.per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c.per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

7. Le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato e di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole di grado preparatorio, qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

 ARTICOLO 2
(Graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche)

 1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge, le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e in caso di esaurimento, si utilizzano gli elenchi provinciali di cui all'articolo 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, si utilizzano le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.

 2. Il personale incluso nelle graduatorie di cui al comma 1, può rinunciare in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.

 3. Nei confronti del personale che sia già titolare di contratto a tempo indeterminato, per altra area o profilo professionale, la supplenza è conferita solo se ha dichiarato esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.

4. Nello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 1, ai fini della attribuzione delle supplenze, non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a norma dei commi 2 e 3.

 ARTICOLO 3 - (Omesso perché concerne unicamente le assunzioni tramite graduatorie provinciali)

ARTICOLO 4 - (Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico)

 1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.

 2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.

 3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

 ARTICOLO 5 - (omesso perché contiene la disciplina già riportata nel presente DM)

ARTICOLO 6 - (omesso perché contiene la disciplina già riportata nel presente DM)

ARTICOLO 7 - (Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro)

 1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:

a) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1.

1.la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, per l'anno scolastico successivo; 2.l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto a) sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.

b) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

1.la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto;

2.l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.

 2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

 3. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze, secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

 4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 2.

 5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato