Decreto ministeriale 9 agosto 2001, n.135


VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall'art.20 della legge 23.12.1999, n.488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999;
VISTO il Decreto Legge n.240 del 28 agosto 2000, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n.306;
VISTO il Decreto Legge n.16 del 19 febbraio 2001, convertito nella legge 23 marzo 2001, n. 117;
VISTO il Decreto Legge n.255 del 3 luglio 2001;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in merito alla consistenza delle dotazioni organiche del personale docente, nonché di quelle del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative per l'a.s. 2001/2002;
VISTO il D.P.R. 4 agosto 2001 in corso di perfezionamento adottato sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2001, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2001/2002, con la quale è assegnato un contingente di personale docente, educativo ed A.T.A. di trentacinquemila unità, comprensivo delle unità eventualmente rimaste inutilizzate del contingente assegnato per l'anno scolastico 2000/2001;

DECRETA

DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. anno scolastico 2001-2002

ART. 1
Contingente

1.1 Il contingente complessivo di trentacinquemila assunzioni a tempo indeterminato, autorizzato come nelle premesse, è così ripartito:
- 30.404 unità di personale docente e 4.421, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- 175 unità per il personale educativo;
1.2 Il contingente complessivo di 35.000 unità di posti indicato nel precedente comma sul quale possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2001-2002 viene ripartito in contingenti provinciali.

ART. 2
Personale docente ed educativo

2.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1.2 il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente è definito, con l'allegata tabella, proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ogni grado di istruzione e classe di concorso. Per il personale educativo la ripartizione dei posti a livello provinciale sarà successivamente determinata coni medesimi criteri.
2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.3 Le assunzioni disposte dopo il 31 agosto 2001, a norma dell'art. 4 del decreto legge n. 255/2001, comportano il differimento della presa di servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermo restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art.3 della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.
2.4 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n.124, così come modificata dalle disposizioni contenute nel citato Decreto Legge n. 255 del 3 luglio 2001. Qualora la graduatoria di un concorso per titoli ed esami si esaurisca e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
2.5 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt.43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n.270, e, successivamente, per quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art.8 bis della legge 6 ottobre 1988, n.426.
2.6 Qualora non possano essere disposte, rispettivamente nel posto di ruolo o nella cattedra le assunzioni per la totalità dei posti assegnati per assenza delle relative graduatorie concorsuali, ovvero per l'avvenuta copertura di tutte le disponibilità, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, il recupero di tali eccedenze con l'assegnazione a favore di altre graduatorie. Nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo per gli insegnamenti per i quali risultano difficoltà bnel reperimento dei docenti.
2.7 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.
2.8 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia prima di tre anni scolastici.

ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

3.1 Nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 1.2 il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sarà determinato in relazione alle disponibilità dei posti risultanti a seguito delle procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili professionali e verrà definito con apposita tabella.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni verranno effettuate sui posti che risultano disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
3.3 Le assunzioni saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. n. 153/2000. Se il relativo contratto viene stipulato dopo il 31 agosto 2001 le medesime avranno decorrenza giuridica 1° settembre 2001 ed effetti economici 1° settembre 2002, data di effettiva assunzione in servizio.
3.4 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve, di cui agli artt.3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n.68.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.

IL MINISTRO
Moratti