Decreto ministeriale 22 febbraio 2001, n.38


Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi

IL MINISTRO

Visto l’articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999;

Visti l’articolo 50 e la tabella "G" del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola, sottoscritto il 31 agosto 1999, concernenti, rispettivamente, la determinazione del numero delle funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni provincia, per la valorizzazione della professionalità del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e gli importi che, con decorrenza 1° settembre 1999, sono assegnati, per il triennio finanziario 1999/2001, per il medesimo fine;

Visto l’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 relativo, tra l’altro, al finanziamento per l’importo pari a lire 50 miliardi da destinare alla retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Tenuto conto che nel contesto del rinnovo contrattuale del biennio economico 2000/2001 per il personale del comparto scuola, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto, con atto di indirizzo, che in sede ARAN debbano essere definiti criteri e modalità per la contrattazione integrativa concernente la ripartizione dei finanziamenti previsti, per il personale già dipendente dagli enti locali, dall’articolo 50 della legge finanziaria, nonché di quelle derivanti, per il medesimo personale, dal recupero dei trasferimenti delle risorse dagli enti locali al Ministero della pubblica istruzione, previste dallo stesso atto di indirizzo.

Considerato che i tempi necessari per l’espletamento di tali ulteriori adempimenti, stante l’attuale fase dell’anno scolastico, si frappongono alla ormai inderogabile esigenza di consentire alle istituzioni scolastiche di avvalersi del contributo di accrescimento qualitativo delle professionalità realizzabile attraverso la valorizzazione del personale;

Ritenuto opportuno, di conseguenza, di procedere all’attribuzione provinciale dei fondi contrattualmente previsti a favore della generalità del personale, ancorché gli stessi fondi, in quanto stanziati antecedentemente alla promulgazione della richiamata legge 124/99, siano stati quantificati in relazione alle esigenze delle istituzioni scolastiche, con esclusione di quelle il cui personale ATA, fino al 31 dicembre 1999, è stato a carico degli enti locali;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, concernente la rideterminazione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di tutte le istituzioni scolastiche ed educative;

Tenuto conto che i regolamenti previsti dall’articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativi alla disciplina della riforma delle accademie e dei conservatori di musica, non sono stati emanati e che, di conseguenza, il relativo personale risulta ancora, per l’anno accademico 2000/2001, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1999, n.223 , concernente la ripartizione, a livello provinciale, delle funzioni aggiuntive attribuite per l’anno scolastico 1999/2000;

Preso Atto che alla data odierna non è stato operato alcun adeguamento, nelle forme contrattualmente previste, per l’applicabilità dei criteri e dei parametri previsti nell’allegato "7" del contratto integrativo, al personale trasferito dagli enti locali, al fine dell’inserimento nelle graduatorie di istituto degli aspiranti alle funzioni aggiuntive;

Sentite le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 12 febbraio 2001 tra il Ministero della pubblica istruzione e le stesse organizzazioni sindacali, con il quale sono stati previsti criteri e modalità per l’assegnazione delle funzioni aggiuntive sia a livello provinciale che di istituto;

Decreta

1.1 Per effetto di quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto il 12 febbraio 2001 l’importo previsto dalla tabella "G" allegata al contratto integrativo di comparto, viene ripartito, per la valorizzazione della professionalità del personale ATA sia tra il personale già appartenente allo Stato che tra quello transitato dagli enti locali ai sensi della richiamata legge 124/99.

1.1. Nelle more della definizione, in sede ARAN, dei criteri inerenti la contrattazione integrativa per la ripartizione dei fondi relativi ai compensi accessori previsti per il personale trasferito dagli enti locali allo Stato, per l’anno scolastico 2000/2001 sono assegnate alle circoscrizioni provinciali, per effetto di quanto previsto al punto "2" del protocollo di intesa citato nelle premesse, funzioni aggiuntive, di cui all’articolo 36 del CCNL, in misura ed importo corrispondenti a quelli già attribuiti, a ciascuna provincia, nell’anno scolastico 1999/2000.

1.2. L’assegnazione di cui al comma 1 è effettuata a titolo di acconto ed è da ripartire, a livello provinciale, tra le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché tra le accademie e i conservatori di musica. Tali funzioni sono, pertanto, da suddividere tra tutto il personale, ivi compreso quello trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, così come contemplato dall’accordo indicato al comma 1.

1.3 In conseguenza di quanto previsto al comma 2 gli ulteriori importi che saranno disponibili, a qualunque titolo, per la valorizzazione della professionalità del personale ATA, saranno ripartiti sia tra il personale già appartenente allo Stato che tra quello transitato dagli enti locali, ai sensi della richiamata legge 124/99.

1.4. Nell’allegato elenco, relativo alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1, sono riportate, suddivise analiticamente per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco e collaboratore scolastico, il numero di funzioni aggiuntive e gli importi, al netto degli oneri a carico dello Stato, assegnati ad ogni provincia per l’anno scolastico 2000/2001.

1.5. In sede di contrattazione provinciale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo integrativo i dirigenti degli uffici scolastici provinciali, nei limiti della consistenza assegnata, stabiliscono il numero delle funzioni da attribuire a ciascuna istituzione scolastica ed educativa.

1.6. L’individuazione dei criteri da adottare in sede di contrattazione decentrata provinciale deve essere effettuata garantendo ad ogni istituzione scolastica l’attribuzione almeno di una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale.

1.7. L’assegnazione di una funzione aggiuntiva in ciascuna istituzione educativa e nei convitti annessi alle istituzioni scolastiche è, inoltre, assicurata in presenza di dotazione organica di collaboratore scolastico tecnico, con profilo di guardarobiere.

1.8. I dirigenti scolastici assegnano le funzioni a tempo determinato secondo le procedure enunciate all’articolo 50, comma 2, ed all’articolo 52, comma 10.1, del contratto integrativo nazionale ed in conformità ai criteri individuati nelle interpretazioni autentiche dello stesso contratto, sottoscritte il 31 gennaio ed il 5 settembre 2000. Fino alla definizione della sequenza contrattuale, concernente l’adeguamento della tabella di valutazione dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche dal personale transitato dagli enti locali è equiparato a quello contemplato dall’allegato "7" del vigente contratto integrativo di comparto. Analoga equiparazione deve essere effettuata per la valutazione degli ulteriori titoli previsti dallo stesso allegato, a favore del succitato personale.

1.9. Le funzioni aggiuntive assegnate, ma eventualmente non utilizzate da parte delle istituzioni scolastiche, sono ridistribuite, a cura dei Provveditori, secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6.

1.10. L’Ispettorato per l’istruzione artistica provvede direttamente all’assegnazione alle accademie ed ai conservatori di musica delle funzioni aggiuntive e dei relativi stanziamenti nella misura di una quota per gli assistenti amministrativi e di due quote per i collaboratori scolastici per ciascuna di dette istituzioni. La compensazione delle quote assegnate ed eventualmente non utilizzate viene effettuata, dallo stesso Ispettorato, d’intesa con le organizzazioni sindacali.

1.11. Al fine dell’assegnazione dei fondi da imputare ai pertinenti centri di spesa i Provveditori agli studi comunicano al Ministero, entro il 20 marzo 2001, il numero di funzioni assegnate in riferimento al grado ed ordine di istruzione delle sedi di servizio del personale interessato.

1.12 Per l’anno scolastico 2000/2001, qualora sulla medesima funzione aggiuntiva si avvicendino più soggetti, gli stessi devono essere retribuiti proporzionalmente, secondo modalità da individuare in sede di contrattazione integrativa di istituto.

Il Ministro

De Mauro