Decreto Ministeriale 23 aprile 2001


 

Dipartimento per i Servizi nel Territorio

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed in particolare gli articoli 2 e 4;

VISTO il D.M. 18 aprile 1996, n. 152, pubblicato sulla G.U. 30.4.1996, relativo al primo triennio di programmazione attivato ai sensi della precitata normativa;

VISTO il D.M. 6 settembre 1999, n. 212, pubblicato sulla G.U. 11 settembre 1999, con il quale, indicate le somme disponibili per la prima annualità del secondo triennio di applicazione, sono stati stabiliti, per il medesimo triennio, gli indirizzi diretti ad assicurare, al fine di un'idonea programmazione scolastica nazionale, il necessario coordinamento degli interventi regionali ed i criteri e le modalità di riparto;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 144, comma 1, tabella 1, che ha previsto l'attribuzione di una somma di £. 60 miliardi come impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2002, per l'attivazione di mutui diretti all'effettuazione di opere di edilizia scolastica ai sensi della normativa di riferimento;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla ripartizione, tra ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, dei fondi come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale attivazione degli interventi di cui ai prefati articoli 2 e 4 della legge 23/96, relativi al terzo piano annuale del secondo triennio di programmazione regionale, annualità 2001;

RILEVATO che, come da note 16 gennaio 2001 prot. n. 103, 6 febbraio 2001 prot. 305 ed 8 marzo 2001 prot. 583 indirizzate al Ministero del Tesoro ed alla Cassa DD.PP., a fronte di un importo complessivo di £. 613.504.204.789, puntualmente quantificato dall'Istituto mutuante, per ultimo, con nota prot. n.18/01 del 6 marzo 2001 - la somma concretamente ripartibile ammonta a £. 612.000.000.000, in ciò tenuto anche conto, ad ogni fine di legge, del necessario preaccantonamento;

PRESO ATTO dell'avviso espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 4 aprile 2000 (Rep. atti 941 di pari data) nella quale - nell'esprimere parere favorevole sulla schema di provvedimento relativo alla seconda annualità - si poneva l'impegno per quest'Amministrazione a che, per l'anno 2001, l'importo ripartibile per la terza annualità, detratta la quota riservata al bonus inerente alla capacità di spesa regionale, fosse suddiviso in due quote eguali, pari ciascuna al 50%, da parametrare, ai fini del riparto, in pari misura, l'una ai soli criteri utilizzati in sede di definizione del primo triennio e l'altra anche alla consistenza delle strutture scolastiche di ciascuna realtà territoriale interessata;

RITENUTO, pertanto, a fronte della citata deliberazione, di confermare per la ripartizione relativa alla presente annualità, fatta salva la suindicata proporzione, ogni modalità, criterio ed indicatore, con relativo peso, adottati in quella precedente;

RITENUTO, altresì, secondo gli indirizzi consolidati già assunti, al riguardo, in sede di ripartizione della prima triennalità disposta ai sensi del richiamato D.M. 18 aprile 1996 (conformemente a quanto deliberato, in merito, dall'Osservatorio per l'Edilizia scolastica istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 23/96), di storicizzare la situazione complessiva degli edifici a quella come nota all'atto della definizione del D.M. 6 settembre 1999 afferente alla presente seconda triennalità, anche al fine di assicurare una base di calcolo univoca e di valenza uniforme sull'intero territorio nazionale adottabile per tutto il citato triennio e non fondata su presupposti di carattere occasionale o contingente, anche a fronte della diversa tempestività nella comunicazione di modifiche del patrimonio scolastico eventualmente intervenute nel contempo;

RITENUTO, altresì, - anche per un opportuno bilanciamento con i criteri adottati e, soprattutto, per attribuire un più congruo riconoscimento alla capacità di spesa dimostrata dalle singole Amministrazioni nell'utilizzo dei finanziamenti già concessi nelle precedenti annualità ai sensi della legge di riferimento - di confermare anche la percentuale riservata a tali fini, pari al 10% dell'importo complessivamente ripartibile, in tal modo suddividendo il 90% dei fondi disponibili fra tutte le Regioni secondo i relativi indici, come sopra determinati, ed ulteriormente distribuendo fra di esse il restante 10%, in relazione alla percentuale ponderata di utilizzazione dei precitati finanziamenti, aggiornata secondo quanto risultante dai più recenti elenchi all'uopo forniti dalla Cassa DD.PP.

ACQUISITO, come formulato nella seduta del 19 aprile 2001 (Rep. atti 1228 di pari data), il parere favorevole della Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;

D E C R E T A

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, per l'attivazione della terza annualità del secondo piano di programmazione triennale contemplato dall'articolo 4 della legge 11.1.1996, n. 23, è complessivamente disponibile la somma di £. 612.000.000.000, sotto forma di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili presso la Cassa DD.PP.

Articolo 2

La ripartizione dei finanziamenti previsti per il citato secondo piano annuale di attuazione, come sopra determinato, è predisposta con i criteri ed il procedimento rappresentati nell'allegato n.1 al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Articolo 3

Le somme attribuite alle Amministrazioni beneficiarie per l'attivazione delle opere relative alla terza annualità del secondo triennio, in applicazione dei richiamati criteri e procedimento di cui al precedente articolo 2, sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:

PIEMONTE £. 35.018.640.000

VALLE D'AOSTA £. 1.982.880.000

LOMBARDIA £. 59.281.380.000

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO £. 2.916.180.000

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO £. 3.066.120.000

VENETO £. 37.071.900.000

FRIULI-VENEZIA GIULIA £. 15.241.860.000

LIGURIA £. 17.527.680.000

EMILIA-ROMAGNA £. 38.207.160.000

TOSCANA £. 46.157.040.000

UMBRIA £. 10.560.060.000

MARCHE £. 20.043.000.000

LAZIO £. 41.778.180.000

ABRUZZO £. 22.760.280.000

MOLISE £. 8.515.980.000

CAMPANIA £. 56.613.060.000

PUGLIA £. 44.688.240.000

BASILICATA £. 10.486.620.000

CALABRIA £. 46.833.300.000

SICILIA £. 65.692.080.000

SARDEGNA £. 27.558.360.000

Articolo 4

Resta confermata, in quanto compatibile con l'attuale provvedimento, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nel precedente decreto 6 settembre 1999, n. 212 indicato nelle premesse, che integralmente si richiamano nel presente dispositivo.

Roma, lì 23 aprile 2001

 

IL MINISTRO

De Mauro