Protocollo 
  di Intesa
  tra il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero per la Solidarietà 
  Sociale "La Scuola in Strada e nelle Zone a Rischio"
Il Ministero della Pubblica Istruzione nella persona del Ministro Prof. Tullio 
De Mauro ed il Ministro per la Solidarietà Sociale nella persona dell'On.le 
Livia Turco 
VISTA la legge 31 dicembre 1991, n.276 recante "Ratifica ed esecuzione 
della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 1989)";
VISTO il Piano d'Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo 
sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001 adottato ai sensi dell'articolo 
2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285 recante "Disposizioni per la promozione 
di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" ed in particolare 
l'art.4;
CONSIDERATA l'importanza di favorire lo sviluppo e la diffusione degli 
interventi scolastici mirati a colpire il fenomeno della dispersione scolastica 
nei contesti di estremo disagio socio - ambientale e che si sviluppano anche secondo 
modelli quali quelli forniti dalle esperienze dei "Maestri di strada" di Napoli, 
Padova, Torino ed altri;
CONSIDERATA la necessità di coniugare gli interventi della Pubblica 
Istruzione volti a rafforzare l'attività e la presenza delle scuole nelle 
zone a rischio e più in generale gli interventi mirati a favorire l'integrazione 
di minori stranieri e appartenenti a gruppi svantaggiati, con le azioni promosse 
dai comuni italiani in applicazione della legge 28 agosto 1997, n. 285;
CONSIDERATO che la legge n. 9 del 20 gennaio 1999 ha elevato l'obbligo 
d'istruzione da otto a nove anni;
VISTI l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il successivo DPR 
8 marzo 1999 n. 275 "Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
VISTI il contratto collettivo nazionale ed il contratto collettivo nazionale 
integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001, ed in particolare gli 
articoli 5 ed 11 relativi alle scuole collocate in aree a forte processo immigratorio 
ed alle scuole a rischio di dispersione scolastica, devianza sociale e criminalità 
minorile;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
CONSIDERATO che sono già in atto proficuamente numerose convenzioni 
a carattere locale tra uffici scolastici ed enti locali che promuovono l'utilizzo 
del patrimonio infrastrutturale scolastico in progetti aperti alla collaborazione 
del territorio e delle altre agenzie che vi operano;
CONSIDERATA la necessità, anche alla luce delle pregresse positive 
esperienze, di un coordinamento e potenziamento delle attività in atto 
che vedano presenti e coinvolti ulteriori soggetti sociali;
CONSIDERATO che il seguente protocollo deve intendersi come modello di 
riferimento per più specifici e dettagliati strumenti di collaborazione 
tra tutti i soggetti - istituzionali e non - interessati;
CONVENGONO E 
  STIPULANO QUANTO SEGUE
  
  il Ministero per la Solidarietà Sociale si impegna:
  
  a proporre, alle regioni ed agli enti locali impegnati nell'applicazione della 
  legge 285/97, di riservare una particolare attenzione - fin dalla stipula degli 
  accordi di programma previsti dall'articolo 2 della legge citata - alla necessità 
  di promuovere una progettazione integrata di interventi che - a valere sulle 
  risorse finanziarie disponibili con la legge 285 e nei limiti delle rispettive 
  disponibilità - sia mirata alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini 
  di minore età - italiani e stranieri - alla socializzazione, all'istruzione 
  ed a percorsi di integrazione e di autonomia personale e sociale; 
  
  Il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna:
  
  1. a promuovere e sostenere l'attività integrata delle istituzioni scolastiche 
  e degli enti locali nella progettazione di attività ed interventi per 
  il miglior utilizzo, d'intesa con le OO.SS., delle risorse finanziarie previste 
  nel citato CC.N.L. del comparto scuola e mirate a rafforzare l'attività 
  didattica e formativa nelle zone a rischio e nei confronti di gruppi di minori 
  immigrati o appartenenti a gruppi svantaggiati;
  2. a fornire i supporti professionali, nei limiti delle dotazioni organiche 
  provinciali, per tutte le esperienze integrate di "Scuola in Strada" volte al 
  recupero personale, scolastico e formativo di minori che vivono in contesti 
  ovvero situazioni familiari ed ambientali di grave rischio; 3. a promuovere 
  interventi di formazione specifica per il personale docente d'intesa con le 
  OO.SS..
  
  Il presente protocollo ha la durata di anni due a decorrere dalla stipula e 
  si intende tacitamente rinnovato per ulteriori due anni salva diversa determinazione 
  delle parti.
  
  Roma, 27 settembre 2000
Il Ministro per 
  la Solidarietà Sociale 
  
  Il Ministro della Pubblica Istruzione
