PROTOCOLLO D'INTESA

tra

MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE

MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA' CULTURALI

MINISTERO della Sanità 


 

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che consente alla scuola dell'autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire tramite l'autonomia la massima flessibilità e tempestività e la valorizzazione delle risorse locali;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato articolo 21 della legge n.59/97;

vista la direttiva 3 aprile 1996, n. 133, con la quale vengono indicate finalità, modalità organizzative e fonti di finanziamento a cui le singole scuole, nell'ambito della propria autonomia, possono far riferimento per promuovere iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, per creare occasioni e spazi di incontro da riservare loro, per favorire l'apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, del, così come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

vista la direttiva 8 febbraio 1996, n. 58 concernente nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura costituzionale, che valorizza la creatività studentesca, riconoscendo il suo determinante ruolo educativo nelle scuole di ogni ordine e grado, e promuove un rinnovato impegno degli insegnanti a favorire l'espressione e la partecipazione della totalità degli alunni, nella convinzione che la cultura e l'arte aiutino a capire, interpretare, trasformare e a progettare la realtà;

vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, e in particolare l'articolo4, lettera l; vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, relativa all'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare il capo III concernente l'istruzione scolastica;

vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente le norme per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

vista la legge 31 dicembre 1991, n.276 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo" (New York 1989);

visto il Piano d'Azione e di interventi 2000-2001 per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

vista la Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale, adottata con Risoluzione del 13 maggio 1986;

vista la circolare del Ministro della Pubblica Istruzione, 7 agosto 1998, n. 353 avente per oggetto il "Servizio scolastico nelle strutture ospedaliere";

visto il protocollo d'intesa siglato tra Ministero della Pubblica Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo - e Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica il 12 giugno 1997, relativo all'introduzione dell'educazione alle arti dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado;

visto il protocollo d'intesa siglato tra Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Sanità, Ministero per la Solidarietà Sociale il 27 settembre 2000, relativo alla tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione e al mantenimento delle relazioni affettive e amicali dei cittadini di minore età malati;

considerato che l'attività didattica, rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico;

considerato che le attività espressive e artistiche hanno dato prova di offrire un contributo significativo per l'arricchimento dell'offerta formativa e per contrastare il disagio giovanile;

considerata la valenza educativa dell'approccio ai linguaggi dello spettacolo, da ritenere risposta a bisogni formativi che la scuola deve garantire come occasione di educazione ai linguaggi verbali e non verbali e alla creatività;

 

si conviene quanto segue

 

Articolo 1 

Il Ministero Della Pubblica Istruzione, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero della Sanità, nel rispetto dei propri ruoli istituzionali, si impegnano a:

 

 

Articolo 2

Il Ministero della Pubblica Istruzione, in particolare, si impegna a:

 

Articolo 3

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si impegna a:

 

 

Articolo 4

Il Ministero della Sanità si impegna a:

 

Articolo 5

Organismo preposto all'attuazione dell'intesa

L'attuazione della presente intesa è demandata a una struttura con compiti di programmazione e di indirizzo, costituita da un Comitato paritetico composto da due rappresentanti per ciascun firmatario, designati dalle parti.

Il Comitato ha il compito di dare carattere operativo all'intesa, rispetto alle iniziative particolari che saranno realizzate in comune, e di dirimere ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'applicazione della normativa prevista. Il Comitato è inoltre incaricato di approfondire tematiche di comune interesse.

 

Articolo 6

Ufficio preposto alla gestione dell'intesa

I profili organizzativi e di gestione afferenti all'attuazione del protocollo d'intesa verranno curati dall'Ispettorato per l'Educazione fisica e sportiva, che assicurerà il necessario coordinamento con altri Uffici Centrali interessati.

 

Articolo 7

Le parti firmatarie del presente accordo ed i relativi organi, in particolare gli istituti scolastici nell'ambito della loro autonomia e sulla base delle determinazioni emanate dai propri organi collegiali, concorreranno all'attuazione del presente accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e assetti organizzativi

 

Articolo 8

Durata

Il presente protocollo di intesa entra in vigore alla data della stipula, ha validità triennale e, alla scadenza, si intende tacitamente rinnovato per ulteriori due anni, salvo diverso avviso di una delle parti.

 

Roma, 23/02/2001

 

Ministero Pubblica Istruzione - il Ministro - Tullio De Mauro

Ministero Sanità - il Ministro - Umberto Veronesi

Ministero Beni e Attività Culturali - il Ministro - Giovanna Melandri