Circolare ministeriale 16 febbraio 2001, n.32


Prot. n. 8563/DM

GABINETTO

Oggetto: collocamenti fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso:

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10.

Anno scolastico 2001/2002.

1) PREMESSA

L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297/94, a eccezione dei commi 12, 13 e 14 ha introdotto, attraverso una nuova normativa, sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle utilizzazioni in compiti connessi con la scuola dei dirigenti scolastici e del personale docente.

La sopracitata legge n. 448/98 prevede all'articolo 26, comma 8 - in aggiunta al contingente di 500 docenti, compreso il personale educativo, e i dirigenti scolastici da collocare in posizione di fuori ruolo presso l'Amministrazione scolastica per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica - che un contingente di docenti, compreso il personale educativo, e i dirigenti scolastici, nel limite massimo di cento unità, può essere assegnato presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti.
Un ulteriore contingente di cento unità di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici, può essere assegnato - ai sensi del predetto comma 8 - alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica. Dette assegnazioni disposte ai sensi del comma 8 citato, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato.

A norma del comma 10 dell'articolo 26 citato, le predette associazioni, gli enti cooperativi da esse promossi nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico, possono richiedere in aggiunta al contingente di cento unità, comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici.

Sono previsti, altresì, dal medesimo comma 10, comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8 presso le Università degli Studi e altri Istituti di istruzione superiore, con oneri interamente a carico dell'Istituzione richiedente.

Il personale da collocare in posizione di fuori ruolo o di comando deve aver superato il periodo di prova.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando abbiano avuto durata non superiore a un quinquennio, i dirigenti scolastici e i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento.

I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano avuto complessivamente durata superiore a un quinquennio comportano la perdita della sede di titolarità.

A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità. I dirigenti scolastici e i docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o alla cessazione del comando, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione decentrata nazionale in materia di mobilità.

Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo o di comando dai dirigenti scolatici e dal personale docente è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.

Gli enti, le associazioni e le Università presso le quali il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze al dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.


2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE


Nell'attesa che, a completamento del processo di riorganizzazione dell'Amministrazione scolastica, previsto dal regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, siano del tutto operativi gli Uffici scolastici regionali, con le loro articolazioni periferiche, per l'anno scolastico 2001/2002 i provvedimenti di collocamento fuori ruolo e di comando saranno adottati dal Direttore generale della Direzione del personale della scuola e dell'amministrazione del Dipartimento per i servizi nel territorio.

Alla suddetta Direzione generale - Ufficio VII - dovranno essere indirizzate, entro il 15 marzo 2001, le richieste di assegnazione di cui ai successivi paragrafi 3), 4) e 5).

Nell'acquisire le domande potrà essere valutata l'opportunità di integrarle con le osservazioni dell'Ufficio competente in relazione alle tematiche delle iniziative da attivare.

Copia della richiesta sarà inviata, per conoscenza, all'Ufficio scolastico provinciale individuato in base alla sede di titolarità del docente richiesto, e al Gabinetto del Ministro.

Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni, le istituzioni e le Amministrazioni, nonché le Università e gli Istituti d'istruzione superiore presso cui il personale presta servizio, dovranno presentare alla sopracitata Direzione generale una relazione nella quale dovranno essere illustrati i compiti svolti dal personale assegnato o comandato e i risultati conseguiti.


3) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI. ARTICOLO 26 - COMMA 8.


Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero massimo di cento unità.

E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Nelle regioni dove non è ancora istituito l'albo definitivo è sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio. L'iscrizione presuppone che l'ente o l'associazione sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal suddetto articolo 116.

Le richieste di assegnazione possono essere inoltrate nei confronti di coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al 5° comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Questo Ministero si riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti, di prendere in considerazione agli stessi effetti la frequenza, presso istituzioni universitarie, di corsi di durata almeno biennale per operatori di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, o la disponibilità a frequentare corsi di formazione, sulla stessa materia, promossi dall'Amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'Amministrazione medesima, anteriormente alla decorrenza dell'assegnazione (1° settembre 2001). La frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata con la presentazione dell'apposito attestato o con la dichiarazione dell'interessato presentata ai sensi della normativa sull'autocertificazione.

In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell'interessato.

Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.
Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.

4) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA.
ARTICOLO 26 - COMMA 8.


Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti e istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere concessi nel limite massimo di cento unità.

Le richieste di assegnazione dovranno contenere i seguenti elementi:

a) il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell'istituzione;

b) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;

c) il personale scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;

d) l'ordine di priorità del personale richiesto;

e) la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;

f) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;

g) periodo di durata del progetto.

In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell'interessato.

In caso di associazioni professionali, alla richiesta dovrà essere allegato inoltre lo statuto dell'associazione; per gli enti cooperativi è indispensabile anche il documento attestante la regolare costituzione e il certificato di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.

Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.

Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.


5) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE E ARTISTICO.
ARTICOLO 26 - COMMA 10.


Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n. 448/98 le Università degli Studi, gli altri Istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere comandi di durata annuale del personale, di cui al comma 8 del predetto articolo 26, con oneri interamente a loro carico.

Per quanto concerne i comandi presso le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore, la delibera del Consiglio di facoltà o di dipartimento con la quale viene approvata la richiesta del titolare della cattedra presso la quale il personale deve essere comandato, controfirmata dal Preside della facoltà ovvero dal Direttore del dipartimento, dovrà contenere chiaramente l'indicazione dell'impegno ad assumere tutti gli oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata alla domanda.

Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente, degli enti cooperativi da esse promossi, e degli enti, istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, l'indicazione dell'assunzione di tutti gli oneri relativi deve risultare chiaramente dalla richiesta.

Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento in posizione di comando.


6) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI PERSONALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE.

ARTICOLO 26 - COMMA 9.


Per l'attuazione del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia al decreto ministeriale n. 100 del 31 marzo 2000.

Con il predetto decreto vengono individuati modalità e tempi secondo i quali le associazioni di cui al comma 8 del citato articolo 26 possono, in sostituzione delle assegnazioni di personale della scuola, chiedere contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.

Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate al Direttore Generale del Servizio per gli Affari economico-finanziari, entro il 15 marzo 2001. Copia di tali richieste dovrà essere inviata, per opportuna conoscenza, in pari data, al Gabinetto del Ministro.

IL MINISTRO