Nota ministeriale 19 novembre 2007


Prot. n. AOODGPER. 21992

Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale della scuola - Uff. III

Ai Direttori Generali degli Uffici Scol. Regionali - LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Uffici Scol. Provinciali - LORO SEDI

Oggetto: Regolamento supplenze D.M. n.131 del 13 giugno 2007: Ulteriori chiarimenti.

In relazione a ulteriori quesiti pervenuti sulla materia in oggetto, si ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono:

  1. Nelle graduatorie di terza fascia di circolo per scuola primaria/infanzia, si valuta come titolo di livello pari o superiore un diploma di maturità o di laurea triennale in quanto in tale fascia vengono iscritti candidati in possesso del solo diploma, mentre i laureati in scienze della formazione primaria, cui non potrebbe essere valutato un diploma di maturità o una laurea triennale, in quanto abilitati, se non già iscritti in I fascia, vengono iscritti in II fascia.
  2. In caso di rinuncia a supplenza conferita nei casi previsti dall'art.7, comma 9 del Regolamento, quando l'aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, non si applica la sanzione di cui all'art.8, comma 1, lett. b, punto 1 del Regolamento, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell'istituto in cui viene proposta la supplenza.
  3. Nel caso di supplenze conferite sulla base delle "vecchie" graduatorie valide per il triennio scolastico 2004/2007, eventuali comportamenti sanzionabili non producono effetti sulla "nuove" graduatorie valide per il biennio 2007/2008 e 2008/2009.
  4. Le indicazioni contenute al punto 1 della nota prot. n. 18329 del 25 settembre 2007 in materia di certificazioni di idoneità all'impiego, nelle more dell'emananda normativa sull'argomento, sono da ritenere applicabili anche al personale assunto a tempo indeterminato.
  5. Si chiarisce che la supplenza conferita in base all'art. 7 comma 7 del Regolamento D.M. 131/2007 (durata pari o inferiore a 10 giorni) può essere prorogata tante volte quanto necessario, purché le singole proroghe abbiano durata pari a quella prevista dal citato comma ( fino a 10 giorni). Per durata superiore, si dovrà scorrere la normale graduatoria.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI