Nota ministeriale 17 luglio 2007


Prot. n. AOODGPER 14496

Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per il personale della Scuola - Uff. IV

Alle Direzioni Generali - Uffici Scolastici Regionali - LORO SEDI
Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di BOLZANO
Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di TRENTO
All'Intendenza Scolastica per la Scuola in Lingua Tedesca - BOLZANO
All'Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località Ladine - BOLZANO
Alla Regione Autonoma della Valle D'Aosta - Assessorato Istruzione e Cultura - Direzione Personale Scolastico - AOSTA

Oggetto: Insegnanti di Religione - Immissione in ruolo terzo contingente. Trattamento economico.

In riferimento alle numerose richieste di chiarimento in merito al contenuto della nota del 9 giugno 2005, prot. n. 983, si ribadisce che il trattamento economico attribuito all'atto della stipula del contratto a tempo indeterminato sarà provvisoriamente corrispondente a quello percepito con l'ultima retribuzione attribuita singolarmente a ciascun docente in qualità di incaricato all'insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato. Successivamente al superamento del periodo di prova si procederà all'attribuzione stipendiale definitiva.

A tal proposito sembra opportuno far osservare che il contenuto della predetta comunicazione è stato ribadito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 (di conversione, con modifiche, del D.L. 5.12. 2005, n. 250, recante misure urgenti per l'università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui), che all'art. 1 -ter ha statuito che "Ai fini applicativi dell'art. 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera , l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento".

Con l'occasione si ritiene opportuno ribadire quanto disposto dall'art. 26, comma 5 del CCNL 24 luglio 2003, nella parte in cui si prevede che nella scuola dell'infanzia l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali: non potranno pertanto essere attribuite, in tale ordine di scuola, nomine con orario inferiore a tale limite.

Codesti Uffici sono pregati di fornire alle istituzioni scolastiche interessate le opportune indicazioni allo scopo di consentire una puntuale ed uniforme applicazione della normativa innanzi richiamata.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Fiori