Nota ministeriale 11 settembre 2007


Prot. n. AOOUFGAB n. 11833/FR 

Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE DEL MINISTERO, ACQUISTI E AFFARI GENERALI - SEDE
ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA - SEDE
ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E  PER IL BILANCIO - SEDE
ALLE DIREZIONI GENERALI REGIONALI - LORO SEDI
AGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - LORO SEDI
A TUTTI GLI ALTRI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE - LORO SEDI
e, p.c. AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - ROMA

Oggetto: Nota interpretativa prot. n. PG 9434/2007 P dd. 2/8/2007 del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. Danno erariale - Denuncia - Obbligo.

Con la nota interpretativa in oggetto, emessa dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ad integrale sostituzione di quella precedente prot. n. I.C./16 del 28/2/1998, vengono fornite, per i motivi descritti in premessa, indicazioni di massima nonché istruzioni procedurali in capo ai soggetti tenuti, per legge, all'obbligo di denuncia di fatti dannosi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si richiama particolare attenzione sull'indicazione - contenuta a pag. 17 della stessa nota - in ordine all'ulteriore attività dell'Amministrazione che, una volta ottemperato all'obbligo di denuncia con tempestività ed esaustività, ha facoltà di "costituire in mora", ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 c.c., i responsabili del danno, al fine di interrompere la decorrenza del termine di prescrizione, e il potere, nelle more di decisioni definitive del P.M. presso il giudice contabile, di assumere iniziative nei confronti del dipendente per ottenere, in via amministrativa, la refusione del danno, informandone contestualmente il P.M. contabile competente.

Si rammenta, infine, come precisato nella nota in esame, il dovere, sempre in capo all'Amministrazione, di tenere costantemente informata la Procura presso la Corte dei Conti territorialmente competente sugli intervenuti successivi sviluppi dei medesimi fatti oggetto di denuncia, mediante puntuale invio della documentazione sia amministrativa (esiti di procedimenti disciplinari) che giudiziaria civile, penale o controversie arbitrali (sentenze appellate e/o definitive).

Tanto premesso si trasmette, per opportuna conoscenza e norma da parte degli Uffici Centrali e Periferici dell'Amministrazione ivi comprese le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l'unita sopra cennata nota interpretativa in materia di denuncia di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni Giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.

Si comunica che la presente ministeriale e la nota interpretativa di cui trattasi sono rinvenibili sul sito INTERNET e sulla rete INTRANET di questo Ministero.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Sergio Scala