Decreto ministeriale del 16 luglio 2007


Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione generale per il personale della scuola - Ufficio VIII

IL MINISTRO

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica ed, in particolare, gli articoli 2 e 4;
VISTI i DD.MM. 18 aprile 1996, n. 152, 6 settembre 1999 e 30 ottobre 2003 con i quali, nell'indicare le somme disponibili per le prime annualità dei relativi trienni di applicazione, sono stati stabiliti, per ciascuno dei trienni citati, i criteri e le modalità di calcolo, nonché gli indirizzi diretti ad assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali per un'idonea programmazione scolastica;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'articolo 1, comma 625 che ha autorizzato, per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica previsti dall'articolo 4 della legge 23/1996 precitata, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, fermo restando che il 50% di dette somme è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici e che, in tale ambito, ogni singolo intervento per tali finalità va compartecipato in parti eguali con la Regione e l'Ente locale interessati;
RITENUTA, inoltre, per la particolare importanza che riveste la sicurezza dell'utenza scolastica, costituente esigenza preminente ed indifferibile, che anche il restante 50% dei finanziamenti prefati possa essere, in ragione delle situazioni e contingenze insistenti in ciascuna realtà territoriale, opportunamente valutate dalle competenti Regioni e Province Autonome, prioritariamente destinato alla messa in sicurezza ed all'adeguamento a norma degli edifici scolastici e - per massimizzare i relativi interventi accelerandone la conclusione e favorire, altresì, un ancor più ampio coinvolgimento delle Amministrazioni istituzionalmente competenti - comunque compartecipato dalla Regione e/o dall'Ente locale interessati, anche con quote e modalità diverse da quelle in precedenza indicate e con eventuali ulteriori risorse, restando in ogni caso a carico del Ministero solo un terzo del costo complessivo dell'opera;
CONSIDERATA, quindi, la possibilità di procedere alla ripartizione, tra le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, dei finanziamenti relativi al triennio 2007/2009 e dei fondi concretamente disponibili per l'attivazione del primo piano annuale 2007 del citato triennio di programmazione, al fine di consentire la puntuale attuazione degli interventi di cui alla suindicata legge 23/1996;
VALUTATO, altresì, che le autorizzazioni di spesa suindicate consentono, alle Regioni competenti ed agli Enti locali direttamente interessati, di poter procedere ad un'adeguata programmazione dei relativi interventi per l'intero triennio di riferimento, a fronte di un finanziamento complessivo di 250 milioni di euro da parte di questo Ministero;
RITENUTO, pertanto, di dover indicare, contestualmente alla ripartizione delle somme relative al triennio 2007/2009 e di quelle concretamente disponibili per la corrente annualità 2007, gli indirizzi volti ad assicurare, per l'intero prefato triennio, l'opportuno coordinamento degli interventi regionali, al fine di consentire la necessaria programmazione scolastica nazionale ed il pieno raggiungimento delle finalità contemplate dalla normativa di riferimento;
TENUTO CONTO della necessità che nella programmazione degli interventi di edilizia scolastica siano garantite, attraverso l'attivazione delle relative opere, il raggiungimento delle finalità contemplate dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, con particolare riguardo alle primarie esigenze dell'adeguamento del patrimonio esistente alla vigente normativa in materia di sicurezza, agibilità ed igiene nonché - in subordine - alla riqualificazione dello stesso ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con il riequilibrio nella media nazionale degli indici di carenza tra le diverse Regioni, in modo da assicurare un'equa organizzazione territoriale del sistema scolastico anche con riferimento agli
andamenti demografici ed al rapporto tra richiesta ed offerta, favorendo, altresì, la disponibilità di palestre ed impianti sportivi, la possibilità di utilizzo delle strutture scolastiche da parte della collettività e l'eliminazione delle locazioni onerose;
RICORDATO il parere già reso dall'Osservatorio Permanente per l'Edilizia scolastica, come formulato nella seduta del 28 maggio 1999, nel quale - preso anche atto del conforme assunto del Coordinamento interregionale per l'edilizia scolastica, come confermato nella relativa nota 31 maggio 1999, n. 90 C.I. - venivano ribaditi sostanzialmente gli indirizzi utilizzati nel triennio precedente e prevista una progressiva rimodulazione riequilibrativa degli importi assegnabili, attraverso la considerazione di un'opportuna commisurazione al reale fabbisogno regionale anche in proporzione alla consistenza delle strutture scolastiche presenti nelle diverse realtà territoriali interessate ed all'entità numerica della relativa utenza;
RITENUTO, pertanto, di poter sostanzialmente confermare anche per il presente triennio 2007/2009 le modalità di riparto come sopra rappresentate, continuando nel graduale adeguamento della relativa utilizzazione in modo che, nell'arco di esso, la variazione apportata influisca per il 90 % nel 2007 ed integralmente nelle successive annualità 2008 e 2009;
PRESO ATTO della necessità, nelle more della conclusione dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, di confermare, per la ripartizione ed il concreto utilizzo dei finanziamenti - relativamente all'intero triennio 2007/2009 ed, in particolare, alla prima annualità 2007 - quanto già concordato al riguardo in ordine alle finalità, ai criteri, alle basi di calcolo e ad ogni altra procedura e modalità operativa da adottare, sulla scorta dei più recenti dati utilmente in possesso di questo Ministero;
RITENUTO, dunque - ai fini della puntuale identificazione delle risorse da assegnare alle singole Regioni e Province Autonome per l'annualità 2007 in particolare - di suddividere prioritariamente l'importo ripartibile per la tale annualità, pari a 50 milioni di euro, in due quote complementari, ammontanti rispettivamente al 90% ed al 10% dell'importo medesimo e di rapportare la prima delle indicate percentuali anche alla consistenza numerica delle strutture scolastiche delle singole realtà territoriali interessate, limitandosi invece, per le successive annualità 2008 e 2009, all'adozione unicamente dei criteri citati, senza alcuna parametrazione alla consistenza predetta;
RIBADITA, inoltre, l'opportunità, di confermare - anche al fine di un adeguato bilanciamento con il criterio suindicato - il riconoscimento per la capacità di spesa dimostrata delle singole Amministrazioni regionali mantenendo, pertanto, la riserva, a tali fini, di una percentuale del 10% dell'importo ripartibile - pari a 5 milioni di euro per l'annualità 2007 e 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2008 e 2009 - rapportata al livello di utilizzo dei finanziamenti concessi nelle precedenti annualità attivate ai sensi della legge di riferimento, definito sulla base dei più recenti dati forniti al riguardo dalla Cassa DD. PP.;
VISTA la nota del 3 luglio 2007, n. 2284/07/coord, del competente Coordinamento regionale;
ACQUISITO, come formulato nella seduta del 12 luglio 2007 (Rep.Atti n. 151/CSR di pari data), il parere favorevole reso nel corso della Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime,

DECRETA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, integralmente richiamate come parte integrante del presente dispositivo, sulla base dell'autorizzazione alla spesa di 50 milioni di euro nel 2007 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a gravare sul bilancio di questo Ministero per la realizzazione dei piani di edilizia scolastica contemplati dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è attivato il piano triennale 2007/2009, articolato in singoli piani annuali, per complessivi 250 milioni di euro, predisposto da ciascuna Regione a fronte delle corrispondenti richieste formulate dai competenti Enti locali.

Art. 2

Al fine di massimizzare gli interventi di Comuni e Province per la messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici, favorendone la tempestiva conclusione, a norma dell'articolo 1, comma 625 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il 50% degli importi previsti per ogni singola annualità è puntualmente dedicato a tali finalità e, nell'ambito di detta quota, ciascun intervento programmato è compartecipato in parti eguali con la Regione e con l'Ente locale direttamente interessati, così da sviluppare un volume d'investimenti complessivo non inferiore a 375 milioni di euro destinati agli interventi predetti.

Art. 3

In ragione delle particolari situazioni e contingenze delle diverse realtà territoriali, opportunamente valutate dalle competenti Regioni e Province Autonome, anche il restante 50% delle risorse disponibili potrà essere prioritariamente utilizzato per la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, e comunque compartecipato ma anche con quote diverse da quelle indicate in precedenza, restando a carico dei fondi di cui al presente decreto solo un terzo del costo di ciascun intervento e consentendo, così, nell'intero triennio, uno sviluppo d'investimenti non inferiore, complessivamente, a 750 milioni di euro.

Art. 4

Qualora le attività di messa in sicurezza e d'adeguamento a norma degli edifici scolastici insistenti nel rispettivo territorio siano state integralmente realizzate e, pertanto, non necessitino ulteriori interventi in materia, le Regioni e le Province Autonome interessate, evidenziando tale circostanza nell'ambito della documentazione di cui al successivo articolo 9, potranno utilizzare la quota di finanziamento indicata nel precedente articolo 3 anche per le altre finalità previste dalla normativa di riferimento, come riportate nell'articolo 7.

Art. 5

Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale dell'Edilizia scolastica di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, i finanziamenti relativi all'intero triennio 2007/2009 - pari a 50 milioni di euro per il 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 - sono ripartiti tra tutte le Regioni e Province Autonome utilizzando i medesimi criteri e basi di calcolo assunti nel precedente D.M. 30 ottobre 2003 ed adottando il procedimento e le modalità rappresentati nell'Allegato A) al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 6

Per l'attivazione di ciascuna annualità del triennio 2007/2009 sono assegnati alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano i finanziamenti a lato di ciascuna di esse indicati, come riportati nel seguito:

REGIONI

PRIMA ANNUALITÀ ANNO 2007

SECONDA ANNUALITÀ ANNO 2008

TERZA ANNUALITÀ ANNO 2009

TOTALE TRIENNIO 2007/2009

ABRUZZO

1.475.297

2.855.631

2.855.631

7.186.559

BASILICATA

733.527

1.426.558

1.426.558

3.586.643

BOLZANO PROV. AUTONOMA

371.859

768.709

768.709

1.909.277

CALABRIA

3.469.043

7.068.572

7.068.572

17.606.187

CAMPANIA

5.796.358

12.216.573

12.216.573

30.229.504

EMILIA-ROMAGNA

2.776.593

5.214.955

5.214.955

13.206.503

FRIULI-VENEZIA GIULIA

979.405

1.803.241

1.803.241

4.585.887

LAZIO

3.955.964

8.227.435

8.227.435

20.410.834

LIGURIA

1.162.749

2.164.950

2.164.950

5.492.649

LOMBARDIA

5.523.043

11.164.484

11.164.484

27.852.011

MARCHE

1.393.594

2.705.113

2.705.113

6.803.820

MOLISE

468.651

850.803

850.803

2.170.257

PIEMONTE

2.981.487

5.938.670

5.938.670

14.858.827

PUGLIA

3.669.547

7.452.986

7.452.986

18.575.519

SARDEGNA

1.931.061

3.847.478

3.847.478

9.626.017

SICILIA

5.474.932

10.965.410

10.965.410

27.405.752

TOSCANA

3.171.468

5.985.891

5.985.891

15.143.250

TRENTO PROV. AUTONOMA

418.951

867.391

867.391

2.153.733

UMBRIA

790.732

1.561.554

1.561.554

3.913.840

VALLE D'AOSTA

124.129

230.121

230.121

584.371

VENETO

3.331.610

6.683.475

6.683.475

16.698.560

TOTALE NAZIONALE

Eur 50.000.000

Eur 100.000.000

Eur 100.000.000

Eur 250.000.000

Gli importi suindicati potranno essere oggetto di eventuali integrazioni e/o modifiche, da disporsi con successivo provvedimento, in ragione della effettiva rispondenza dei piani, concretamente predisposti per ciascuna annualità, ai presupposti ed agli indirizzi programmatici di cui al presente decreto.

Art. 7

Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, le Regioni, in sede di predisposizione del piano triennale 2007/2009 e dei relativi piani annuali attuativi - attivabili nei termini e con le modalità indicate nelle premesse - si informeranno, nell'ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi:

  1. privilegiare prioritariamente gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed all'adeguamento a norma degli edifici scolastici a fronte della vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene, nonché diretta, altresì, all'eliminazione delle barriere architettoniche;
  2. agevolare i completamenti funzionali di opere già iniziate ed il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da parte dell'utenza, nonché la progressiva eliminazione delle locazioni onerose, determinando le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica;
  3. favorire il coordinamento ed il più razionale sfruttamento della rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunità di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e collettività locali;
  4. considerare ogni opportunità di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi;
  5. garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto funzionamento delle Direzioni scolastiche regionali e provinciali.

Art. 8

Nel procedimento programmatorio le Regioni e le Province Autonome valuteranno opportunamente i fabbisogni edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, sull'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e di razionalizzazione della rete scolastica, considerando, altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a medio e lungo termine per effetto di eventuali rimodulazioni della stessa, con conseguente adozione di criteri ispirati alla necessaria modularità e flessibilità nella progettazione dei relativi interventi, nella scelta dei quali costituisce priorità anche la celerità d'esecuzione degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive e disponibilità delle aree nonché dell'assenza di vincoli di carattere normativo.

Art. 9

Tenuto conto degli indirizzi richiamati nei precedenti articoli 7 e 8, le Regioni e le Province Autonome, sulla base delle richieste formulate dai competenti Enti locali e degli elementi di giudizio posseduti, approvano ed inoltrano al Ministero, nei termini e con le modalità contemplate dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996 n. 23, il piano generale triennale 2007/2009, nonché quello annuale 2007 formulato a fronte delle risorse indicate nel presente Decreto, attestando formalmente la congruità della spesa e l'esistenza di ogni condizione e presupposto normativo per l'assegnazione del finanziamento statale, con particolare riguardo all'espressa indicazione delle rispettive compartecipazioni economiche secondo quanto rispettivamente indicato dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 10

Il Ministero - acquisita la documentazione di cui al precedente articolo 9 e rilevata, dagli atti prodotti, la conformità dei Piani predisposti ed approvati da ciascuna Regione e Provincia Autonoma all'intera normativa di riferimento ed agli indirizzi in essa contemplati - rilascia, secondo le modalità indicate dalla surrichiamata legge 23/1996, la prevista Presa d'atto, producendola in duplice copia. Essa dovrà essere opportunamente sottoscritta dalla corrispondente Autorità regionale - che riassumerà in sé, come soggetto perfezionatore dei Piani, anche la figura di sottoscrittore degli impegni facenti capo agli Enti locali inseriti nei Piani medesimi - e costituirà il momento di perfezionamento del Patto per la sicurezza; a tal fine, ciascuna Regione e Provincia Autonoma curerà di prevedere nei rispettivi bandi l'espressa delega, da parte di ciascun Ente locale richiedente, alla sottoscrizione citata.

Art. 11

Con apposito provvedimento il Ministero procederà tempestivamente al concreto trasferimento alle singole Regioni e Province Autonome dei finanziamenti loro assegnati, ai fini della successiva attribuzione, da parte di esse, agli Enti locali ammessi al beneficio. Le Regioni e le Province Autonome, pertanto, avranno cura di comunicare, nell'ambito della documentazione di cui all'articolo 9, anche il rispettivo numero di conto di Tesoreria come contabilità speciale per l'accredito e la gestione dei finanziamenti in questione. Successivamente ogni Regione e Provincia Autonoma procederà alla concreta assegnazione dei finanziamenti indicati nel precedente articolo 10 - unitamente alle correlate somme ad essa facenti carico - ai Comuni ed alle Province beneficiari, sulla base dello stato d'avanzamento delle rispettive attività, ne verificherà l'andamento, ricorrendo, ove necessario, anche alle iniziative sostitutorie previste dall'articolo 4, comma 9 della legge 23/1996 e, conclusi gli interventi, ne darà opportuna comunicazione al Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 12

Restano confermati, in quanto compatibili, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nei precedenti decreti 18 aprile 1996, n. 152, 6 settembre 1999 e 30 ottobre 2003, richiamati nelle premesse.

IL MINISTRO
F.to Giuseppe Fioroni