Avviso 7 settembre 2007


Ministero dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione Ministeriale, del Bilancio, delle Risorse Umane e dell'Informazione Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Ufficio 2°

Procedura di stabilizzazione, di cui all'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale delle aree del comparto Ministeri;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 519;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, concernente competenze e uffici del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, in particolare la tabella 1, riguardante la dotazione organica di detto ultimo Dicastero;
VISTA la direttiva 30 aprile 2007, n. 7, del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, relativa all'applicazione della norma finanziaria sopra citata;
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 20 luglio 2007, concernente la ripartizione del fondo relativo alle assunzioni ed alla stabilizzazione di personale nelle amministrazioni pubbliche per l'anno 2007;

DISPONE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vengono avviate le procedure di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso il Ministero dell'Università e della Ricerca.

Le stabilizzazioni saranno effettuate in relazione alle vacanze della vigente dotazione organica ed al fabbisogno di personale come stabilito nel Piano Triennale e, comunque, fino a concorrenza delle risorse economiche che saranno assegnate al Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito e con le modalità previste dal comma 519 dell'art. 1 della legge 296/2006.

La sede di servizio del personale stabilizzato sarà presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, P.le J.F. Kennedy, 20, 00144 ROMA.

Art. 2

E' ammesso alla procedura di stabilizzazione il personale che ne faccia domanda, in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, che si trovi in una delle seguenti posizioni:

1 - in servizio presso il M.U.R. alla data del 1° gennaio 2007, e che, alla stessa data, abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, presso una Pubblica Amministrazione;
2 - in servizio presso il M.U.R. alla data del 1° gennaio 2007, che consegua l'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, successivamente al 1° gennaio 2007, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con Pubbliche Amministrazioni, stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
3 - non in servizio presso il M.U.R. né presso altra Pubblica Amministrazione alla data del 1° gennaio 2007, ma che abbia maturato, per ultimo, presso il M.U.R., un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con Pubbliche Amministrazioni, nel quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio 2007, cioè tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006.

Per Pubbliche Amministrazioni si intendono esclusivamente quelle indicate dall'art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

Il personale assunto a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato, mediante procedure diverse da quelle selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge dovrà comunque espletare le prove selettive.

E', pertanto, escluso dalla procedura di stabilizzazione il personale che presti o abbia prestato servizio, presso il M.U.R. o presso altre Pubbliche Amministrazioni, con rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Art. 3

Al fine del rispetto della data del 30 settembre 2007, fissata dal Dipartimento della Funzione pubblica con circolare 20 luglio 2007 per la richiesta dei fondi utili per la stabilizzazione del personale, la domanda di ammissione alla procedura di stabilizzazione, redatta in carta semplice, in modo conforme al modello allegato A), deve essere indirizzata e presentata direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, Ufficio II, stanza 28, Viale Trastevere 76/A, 00153 Roma, che opera in avvalimento ex art. 5 D.P.C.M. 14 luglio 2006, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio del 20 settembre 2007.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione di non aver presentato analoga domanda presso altra Amministrazione Pubblica. La firma in calce alla domanda deve essere apposta dall'interessato in forma leggibile e per esteso, e non necessita di autentica.

Sempre per il rispetto delle tempistiche di cui al comma precedente, i candidati avranno cura di allegare alla domanda copia dei contratti che danno titolo alla stabilizzazione, sottoscritti con le Amministrazioni Pubbliche.

Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione, nonché le domande inoltrate in ritardo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato.

Ai fini dell'accertamento della tempestività nella presentazione della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio accettante.

L'Amministrazione controllerà la veridicità delle dichiarazioni rese, escludendo dalla procedura di stabilizzazione i soggetti privi dei requisiti previsti all'art. 1, comma 519, della legge 296/2006.

Art. 4

Ai fini della stabilizzazione, si tiene conto dei criteri che seguono, secondo l'ordine come appresso indicato, ai sensi delle disposizioni della direttiva 30 aprile 2007, n. 7, citata in premessa:

1° - il personale che abbia maturato il requisito dei tre anni di servizio svolti presso il Ministero dell'Università e della Ricerca;
2° - il personale che abbia maturato il predetto requisito presso diverse Amministrazioni Pubbliche, purché l'ultima Amministrazione nella quale ha prestato servizio sia il Ministero dell'Università e della Ricerca;
3° - il personale attualmente in servizio presso il Ministero dell'Università e della Ricerca con contratto stipulato anteriormente alla data del 29 settembre 2006, che non abbia ancora maturato il requisito dei tre anni di servizio.
In tale ultimo caso, il personale potrà essere stabilizzato successivamente alla scadenza del triennio.

Art. 5

Al fine di regolamentare la stabilizzazione secondo i criteri di cui sopra, l'Amministrazione formulerà apposite, distinte graduatorie, sulla base dell'anzianità di servizio.

A parità di posizione, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dalla minore età.

Il personale che si trovi nelle condizioni di cui all'art 2, comma 3, del presente avviso sarà sottoposto a prove selettive, la cui determinazione avverrà con successivo provvedimento, e, nelle more di dette prove, inserito con riserva nelle graduatorie relative alla stabilizzazione.

Le dichiarazioni rese nelle domande che verranno utilizzate per la formulazione delle graduatorie hanno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 6

Il presente avviso viene pubblicato all'albo del Ministero dell'Università e della Ricerca ed inserito, contestualmente, sul sito intranet ed internet dello stesso Ministero.

Al fine di dare massima diffusione alla pubblicazione del presente avviso, si provvederà a darne comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale - Concorsi ed esami - del 7 settembre 2007.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura sono raccolti presso l'Ufficio al quale sono state indirizzate le domande e sono utilizzati ai soli fini della gestione della menzionata procedura.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli