Nota ministeriale 12 settembre 2006


Gabinetto

Prot. n. 7798/FR

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali - LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la provincia di BOLZANO
All'Intendente scolastico per le scuole in lingua tedesca - BOLZANO
All'Intendente scolastico per le scuole delle località ladine - BOLZANO
Al Sovrintendente scolastico per la provincia di TRENTO
Al Sovrintendente agli studi per la Regione Autonoma Valle d'Aosta - AOSTA
Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi - LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della scuola primaria - LORO SEDI
e, p.c. All'Ufficio Legislativo - SEDE
Al Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici – SEDE

Oggetto: Esami di idoneità nella scuola primaria. Età di ammissione.

Con nota n. 7265/FR del 31 agosto 2006 sono state fornite indicazioni in materia di esami di idoneità nell'ambito del primo ciclo. In particolare si è avuto modo di precisare che l'interpretazione sistematica dell'articolo 8, comma 4, e l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 comporta che per essere ammessi agli esami di idoneità per l'accesso alle classi della scuola primaria occorre avere i medesimi requisiti di età degli alunni che frequentano le medesime classi ordinarie.

Nel riconfermare tale interpretazione a regime si ritiene che meriti qualche riflessione la situazione che si prospetta nell'imminenza dell'avvio delle lezioni per il corrente anno scolastico 2006/2007.

Considerato che le operazioni propedeutiche allo stesso, sia sotto il profilo delle aspettative dei genitori che hanno scelto di far frequentare anticipatamente la scuola primaria ai propri figli presso scuole private, sia sotto quello della programmazione finanziaria e dell'organizzazione didattica delle scuole stesse, si sono consolidate in data antecedente alla nuova linea interpretativa, si consente in via eccezionale, limitatamente al corrente anno scolastico, che la frequenza sia permessa sulla base degli affidamenti rivenienti dalle indicazioni a suo tempo fornite che permettevano di iniziare la scolarità obbligatoria in età anticipata rispetto a quella prevista e disciplinata dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dal decreto legislativo n. 59/2004.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL CAPO DI GABINETTO
Lucio Alberti