Nota ministeriale 26 aprile 2004


Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio Primo

Prot. 8034

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

e p.c.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - ROMA

Oggetto: Servizio civile nazionale. Legge 6 marzo 2001, n. 64 - Esami di stato e crediti formativi.

La legge 6 marzo 2001, n. 64 ha dettato disposizioni relative alla istituzione del Servizio civile nazionale finalizzato a concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari.
L'articolo 1 della predetta legge enuncia gli obiettivi che il servizio civile si propone di perseguire:

Questo Ministero, di intesa con l'Ufficio nazionale per il Servizio civile, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sta esplorando ogni possibile area di azione sinergica che possa incentivare nei giovani la partecipazione alle attività, di alto contenuto etico-sociale, enunciato nella legge. In particolare si è convenuto che un efficace strumento di promozione possa essere individuato nel riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso.
Trattandosi di servizio civile che attualmente coinvolge giovani di 18 e 26 anni, il riconoscimento del relativo credito trova il suo più ampio e naturale terreno di operatività nell'istruzione e nella formazione post-secondaria; non può peraltro escludersi, soprattutto per i candidati esterni, che anche in sede di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore possano verificarsi casi di giovani che abbiano maturato esperienze di servizio civile.
Le finalità sopraelencate che il medesimo persegue trovano piena corrispondenza nei percorsi formativi dell'istruzione che non sono soltanto intesi all'acquisizione di saperi disciplinari ma anche alla formazione della persona umana, nella globalità delle sue manifestazioni, sulla base dei valori e dei principi di solidarietà civile.
Il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49 individua le tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi in esperienze "acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport". - Il servizio civile di cui alla citata legge 6 marzo 2001, n. 64 trova dunque possibilità di riconoscimento nella normativa secondaria già vigente e non richiede espressi atti modificativi per essere introdotta nel sistema valutativo degli esami di stato.
Considerato peraltro che, secondo quanto previsto dagli att. 11 e 12 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la concreta valutazione delle esperienze che danno luogo a credito formativo è rimessa ai consigli di classe per gli alunni interni ed alle commissioni di esame per i candidati esterni, sarà cura delle SS.LL., adottando ogni mezzo informativo ritenuto idoneo, richiamare l'attenzione dei succitati organi sulla valenza della specifica esperienza affinchè la stessa possa essere presa in attenta considerazione nel momento di valutazione dei crediti formativi.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli