Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTA la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30, recante: "Delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro";

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1997, n.297 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;

VISTA la legge 24 giugno 1997, n.196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

SENTITE le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nella seduta del...;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data...;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, possono svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di studio e di lavoro.

2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

3. Rimane ferma la possibilità, per gli studenti del secondo ciclo, di acquisire crediti formativi attraverso la partecipazione ad esperienze formative collegate al mondo del lavoro, ivi compresi i tirocini di orientamento e formazione.

4. Le istituzioni scolastiche o formative definiscono i criteri per offrire al più ampio numero di studenti la possibilità di frequentare i percorsi in alternanza nei limiti delle risorse assegnate di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.

Articolo 2 - Finalità dell'alternanza

1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:

a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;

e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione del sistema dell'alternanza scuola lavoro è istituito, a livello nazionale, un apposito Comitato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Il Comitato è istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati e delle Parti sociali, rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Articolo 3 - Convenzioni

1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente assegnate allo scopo, apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo i criteri generali definiti dal Comitato di cui all'articolo 2, comma 2, anche per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed il sistema tutoriale.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.

Articolo 4 - Organizzazione didattica

1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, svolte anche in imprese simulate, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.

2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.

3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.

5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 5 - Sistema tutoriale

1. Nei percorsi in alternanza il sistema tutoriale è preordinato alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. L'assistenza tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal tutor formativo interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.

2. Il tutor formativo interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza scuola-lavoro e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.

3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non comporta comunque oneri a carico dell'istituzione scolastica o formativa.

4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti, ai fini del relativo specifico compenso, in sede di contrattazione collettiva.

5. La previsione del sistema tutoriale di cui al comma 1, relativamente alla formazione professionale, rappresenta norma di principio per la legislazione regionale.

Articolo 6 - Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.

3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.

4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, definisce con proprio decreto il modello di certificazione da adottare.

Articolo 7 - Percorsi integrati

1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.

Articolo 8 - Risorse

1. Gli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione sono realizzati a valere sugli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro a partire dall'anno 2005.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni. Al potenziamento degli interventi concorrono le ulteriori eventuali risorse, stanziate dal Ministero per le attività produttive per gli incentivi alle imprese, la valorizzazione delle imprese e l'assistenza tutoriale, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n.53, nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche con riferimento a quelle messe a disposizione dall'Unione europea.

Articolo 9 - Disciplina transitoria

1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.

2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al precedente comma, le Regioni e le Province autonome definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.