Nota ministeriale 13 maggio 2003


Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Uff. VI

Prot. n. 1162/uff. VI

Ai Direttori Scolastici Regionali - LORO SEDI

Oggetto: D.D.G. 17 aprile 2003 - integrazioni graduatorie permanenti a.s. 2003/2004 - Chiarimenti.

Nel D.D.G. 17 aprile 2003 è stato previsto, quale titolo abilitante di accesso alla graduatoria di scuola elementare e materna, la laurea in scienze della formazione primaria, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 53/2003.
Nella nota di trasmissione del predetto decreto si faceva riserva di comunicazioni in merito al punteggio da attribuire al voto di laurea.
Sciogliendo tale riserva, in conformità al parere espresso dal C.N.P.I. in data 8 maggio 2003, si comunica che sarà attribuito al relativo voto di laurea, rapportato a 100, il punteggio previsto dalla lettera A, punto 1 della tabella A/1 di valutazione dei titoli, con l'aggiunta di ulteriori 18 punti previsti per tutte le tipologie di abilitazione diverse dalla S.S.I.S. specifica.
Ovviamente, qualora detta laurea in scienze della formazione primaria costituisca titolo d'accesso alla graduatoria permanente, non saranno attribuiti gli ulteriori 6 punti previsti come "altro titolo" alle lettere C5, C6 e C7 della tabella di valutazione A/1.
Ai docenti in possesso di tale titolo per il settore della scuola elementare sarà inoltre riconosciuto, in relazione allo specifico percorso accademico seguito, il possesso della idoneità linguistica relativamente alla lingua straniera studiata.
Infine, per tutti coloro che dichiarino nel modulo domanda di aver integrato il piano di studi con ulteriori sei semestralità nell'area dell'integrazione scolastica, sarà consentito l'inserimento negli elenchi del sostegno della scuola materna o della scuola elementare.
A questi fini gli aspiranti in possesso dei predetti titoli, dovranno completare, ciascuno per la parte che interessa, la domanda con la presentazione delle dichiarazioni contenute negli ultimi due riquadri della pagina 2 del modulo domanda per l'aggiornamento (mod. 1) e della pagina 3 del modulo di domanda per l'iscrizione (mod. 2), debitamente datate e sottoscritte.
A coloro che nel termine del 17 maggio non abbiano presentato una domanda completa con le indicazioni relative alla richiesta della lingua straniera e/o del sostegno, vengono assegnati ulteriori 5 giorni. Di conseguenza il nuovo termine, utilizzabile esclusivamente per la presentazione di tali dichiarazioni, è fissato al 22 maggio p.v..
In tal caso l'interessato dovrà integrare la domanda già inoltrata, inviando copia delle pagine 1 e 2 (mod. 1) o delle pagine 1 e 3 (mod.2), debitamente datate e sottoscritte, con l'indicazione che trattasi di "INTEGRAZIONE".
Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione alla presente nota che sarà pubblicata sul sito INTERNET e nella rete INTRANET di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Antonio ZUCARO