Nota ministeriale 5 febbraio 2003


Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Uff. VII - VIII

Prot. n. 70

Oggetto: C.C.D.N. del 15 gennaio 2003 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2003/2004. Chiarimenti

L'art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria), al comma 5, ha previsto che il personale docente collocato fuori ruolo, perché inidoneo alla sua funzione per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti, venga sottoposto a periodiche visite di controllo da parte delle commissioni mediche di cui all'art. 2 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 157, modificato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 29 giugno 1998 n. 278, al fine di stabilire se ricorrano o meno le condizioni per la restituzione alla funzione di istituto. Lo stesso articolo, al comma 6, ha disposto la cessazione al 31 agosto 2003 dei collocamenti fuori ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza.
Nel richiamare le istruzioni e le indicazioni impartite con la nota n.231/DIP/V02 del 24.1.2003 circa le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al citato comma dell'art. 35, si evidenzia che il C.C.D.N. di cui all'oggetto, recependo quanto sopra ha previsto all'art. 5 - dal titolo : "Rientri e Restituzioni al ruolo di provenienza"- che le operazioni di mobilità del personale docente ed A.T.A. siano precedute dalle assegnazioni di sede definitiva nei confronti delle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo, individuando tra i soggetti interessati anche il personale di cui all'art. 35 commi 5 e 6 sopra menzionati.
I termini per la presentazione delle relative istanze sono stati fissati dall'art. 3 dell'O.M. n. 5 del 16.1.2003 al 10 febbraio 2003, trattandosi di operazioni propedeutiche a quelle dei trasferimenti.
In merito a tali disposizioni si chiarisce e si dispone quanto segue.

- Il personale docente, collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del C.C.N.L. sottoscritto il 5.8.1995 perché dichiarato inidoneo per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti, dovrà produrre domanda di trasferimento, ai fini dell'assegnazione della sede, solo qualora sia stato riconosciuto idoneo all'insegnamento, a seguito di visita collegiale da parte della A.S.L. competente, ovvero, di visita di controllo disposta secondo quanto previsto dal citato art. 35 comma 5. In tal caso detto personale dovrà produrre la relativa domanda utilizzando gli appositi modelli (Mod. A1-Allegato G/1 se docente di scuola materna, Mod. B1 Allegato H1 se docente di scuola elementare, Mod. C1 Alleg. I1 se docente di scuola media, Mod. D1 Alleg. J1 se docente di istruzione secondaria di 2 grado), entro il citato termine del 10.2.2003, qualora riconosciuto idoneo al servizio di istituto entro la predetta data. Nel caso invece che l'esito della visita intervenga in tempi non compatibili con la predetta data del 10 febbraio, ma prima della chiusura delle funzioni per l'acquisizione della domanda di mobilità da parte del sistema informativo, la domanda dovrà essere presentata almeno 5 giorni prima della chiusura delle funzioni stesse. Se il rientro avviene fuori del periodo utile per partecipare alla mobilità, il personale interessato sarà utilizzato secondo le disposizioni previste dal contratto sulle utilizzazioni.

- Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del C.C.N.L. sottoscritto il 5.8.1995, perché dichiarato inidoneo a svolgere le funzioni previste dal profilo di appartenenza, dovrà produrre domanda per l'assegnazione della sede, utilizzando il modello previsto per la domanda di trasferimento (Mod. MN - Allegato B). Per consentire al personale medesimo una scelta delle sedi ponderata, il termine del 10.2.2003 è prorogato al 31 marzo 2003.

Considerato che le operazioni di assegnazione di sede del personale docente ed A.T.A. sono effettuate con procedura manuale, gli interessati potranno indicare le sedi prescelte, senza limitazione di numero, integrando i citati modelli, se necessario con fogli aggiuntivi. Qualora non sia possibile assegnare l'interessato ad alcuna delle sedi richieste prima delle operazioni di mobilità, la domanda sarà inserita al sistema informativo soltanto con le preferenze indicate nel modulo domanda e nel numero massimo previsto dal citato C.C.D.N. senza tenere in considerazione quelle che eccedono tale numero.
La presente nota viene diffusa attraverso le reti Intranet ed Internet del MIUR.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Zucaro