Direttiva ministeriale 1 dicembre 2003, n. 90


Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

       VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2000, n.165 e, in particolare, l'articolo 4 che fa obbligo all'organo di indirizzo politico di adottare, con apposita direttiva, le linee di indirizzo generali che individuano obiettivi, priorità, piani e programmi;
       VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, relativo al riordino delle Amministrazioni dello Stato, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
       VISTO il decreto del presidente della repubblica 11 agosto 2003, n.319, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ;
       VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
       VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 24 luglio 2003;
       VISTO l'articolo 66 del citato CCNL che conferma il principio dell'accreditamento degli Enti e delle Agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell'Amministrazione delle iniziative di formazione;
       VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dell'area V della dirigenza scolastica attualmente vigente;
       VISTO il Contratto Integrativo Nazionale per il personale dell'area V della dirigenza scolastica attualmente vigente;
       VISTA la direttiva n. 305 del 1 luglio 1996, successivamente modificata con direttiva n. 156 del 26 marzo 1998, relativa alla procedura di autorizzazione dei corsi di aggiornamento gestiti da Associazioni ed Enti;
       VISTO il decreto ministeriale 10 luglio 2000, n. 177 , concernente le modalità di accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola e di riconoscimento delle Associazioni professionali e delle Associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche quali Soggetti qualificati per attività di formazione;
       VISTO la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2003 - prot.n./ 231 MR del 14 gennaio 2003, che indica come obiettivo la realizzazione di un disegno di modernizzazione che dovrà essere garantito attraverso l'apprestamento di investimenti nella professionalizzazione dei docenti, nell'innovazione didattica e nella definizione di processi formativi di alta qualità;
       CONSIDERATA l'opportunità di rendere le procedure per l'accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, per il riconoscimento di qualificazione delle Associazioni professionali e delle Associazioni disciplinari e per il riconoscimento delle singole iniziative di formazione, più snelle e funzionali rispetto ai tempi e alle modalità di definizione del Piano dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche;
       SENTITE le Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'articolo 66 comma 3 del CCNL del comparto scuola per gli anni 2002-2005;

E M A N A
la seguente direttiva

Articolo 1
(Finalità)

La presente direttiva individua le modalità di accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, di riconoscimento delle Associazioni professionali e delle Associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche, quali soggetti qualificati per attività di formazione e di riconoscimento di singoli corsi di formazione.
  1. Sono considerati Soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale della scuola le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, gli I.R.R.E., gli Istituti pubblici di ricerca e gli Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell'Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani.
  2. Le istituzioni scolastiche singole o in rete e/o in consorzio possono, in base all'articolo 66 comma quinto del CCNL del comparto scuola, citato in premessa, proporsi come Soggetti che offrono formazione sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
  3. I Ministeri che destinano iniziative e risorse alla formazione del personale della scuola nella realizzazione dei propri fini istituzionali sono esclusi dalla procedura di cui alla presente direttiva. Le finalità delle iniziative di formazione del personale della scuola promosse da altri Ministeri dovranno essere coerenti con gli obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e comunicate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Articolo 2
(Accreditamento dei Soggetti che offrono formazione)

  1. Sono legittimati a richiedere l'accreditamento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i Soggetti le cui finalità statutarie contemplino la formazione e la ricerca nel settore o ambito disciplinare prevalente per il quale si chiede l'accreditamento.
  2. L'accreditamento può essere richiesto da Soggetti le cui iniziative di formazione, svolte anche secondo modalità di formazione a distanza, siano rivolte al personale della scuola di almeno tre Regioni.
  3. L'accreditamento dei Soggetti richiedenti presuppone la presenza dei seguenti requisiti:
    1. inclusione - tra i fini istituzionali dell'Ente - della formazione e della ricerca nel settore o ambito disciplinare prevalente di interesse del Soggetto richiedente. Tale requisito si intende rispettato qualora, nel caso di Consorzi o Associazioni di secondo grado, la prevalenza degli Associati sia costituita da Soggetti che garantiscono la formazione tra i propri fini istituzionali;
    2. documentata realizzazione di attività formative per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
    3. documentata attività di ricerca e di innovazione metodologica nel campo della formazione;
    4. documentata integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione a distanza;
    5. capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta;
    6. autonoma struttura organizzativa e stabilità economica e finanziaria;
    7. realizzazione di iniziative di innovazione metodologica nel campo della formazione;
    8. professionalizzazione nell'ambito della formazione anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti ottenuti (protocolli di intesa con l'Amministrazione centrale e regionale, accreditamenti per la formazione del personale del comparto scuola ricevuti a livello regionale, collaborazioni documentate e continue con le istituzioni scolastiche);
    9. documentato ricorso al monitoraggio e alla valutazione dell'impatto delle azioni formative;
    10. documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola;
    11. disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle azioni di formazione.

     

  4. L'accreditamento dei Soggetti richiedenti che intendono effettuare attività formative nel settore del disagio giovanile presuppone la presenza dei seguenti requisiti:
    1. prevalenza dell'attività socio-assistenziale e/o socio-sanitaria (handicap, minori in difficoltà, dipendenti da sostanze d'abuso, disturbi dell'alimentazione, ecc.) tra le finalità istituzionali del soggetto richiedente. Tale requisito si intende rispettato qualora, nel caso di Consorzi o Associazioni di secondo grado, la maggioranza degli Associati sia costituita da Soggetti che garantiscono la prevalenza dell'attività socio-assistenziale e/o socio-sanitaria tra le proprie finalità istituzionali;
    2. inclusione della formazione tra i fini istituzionali del soggetto richiedente. Tale requisito si intende rispettato qualora, nel caso di Consorzi o Associazioni di secondo grado, la prevalenza degli associati sia costituita da soggetti che garantiscono la formazione tra i propri fini istituzionali;
    3. possesso delle autorizzazioni al funzionamento previste dalle normative vigenti e/o iscrizioni agli albi regionali attinenti per le attività socio-assistenziali e iscrizioni agli albi regionali attinenti per le attività socio- assistenziali e socio-sanitarie di cui alla precedente lettera a);
    4. documentata attività di ricerca e valutazione dei risultati che comprovi l'efficacia delle metodologie impiegate per le attività socio-assistenziali e/o socio-sanitarie di cui alla precedente lettera a);
    5. accreditamento, almeno in una Regione o Provincia autonoma, per lo svolgimento di attività di formazione professionale che attesti l'adeguatezza, anche strutturale, delle aule e il possesso delle necessarie attrezzature informatiche e multimediali;
    6. documentata disponibilità di figure professionali qualificate nelle materie oggetto della formazione;
    7. documentato ricorso al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni formative;
    8. i requisiti previsti alla lettera c), d), e), f) e g) si intendono rispettati qualora, nel caso di Consorzi o Associazioni di secondo grado, la prevalenza degli associati sia costituita da soggetti che ne garantiscono il possesso;
    9. condizioni di autonomia organizzativa e stabilità economica e finanziaria;
    10. disponibilità incondizionata a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle azioni di formazione.

Articolo 3
(Qualificazione di Associazioni professionali e disciplinari)

  1. Le Associazioni professionali del personale della scuola e le Associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche possono richiedere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di essere riconosciute come Soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola.
  2. I requisiti per tale riconoscimento sono:
    1. documentate attività formative rivolte al personale della scuola;
    2. adeguato livello di diffusione sul territorio nazionale, tale da consentire interventi di livello almeno interregionale;
    3. capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta;
    4. documentata integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione a distanza;
    5. attività di ricerca condotta in relazione allo sviluppo dei profili professionali del personale della scuola;
    6. documentata attività di comunicazione professionale svolta (convegni, mostre, pubblicazioni, news letter, ecc);
    7. disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle azioni di formazione.

     

  3. I Soggetti qualificati sono chiamati a collaborare con le istituzioni scolastiche singole o collegate in rete, al fine di promuovere l'innovazione di modelli di formazione in servizio, con una ricaduta positiva sul ruolo del personale della scuola e sui modelli organizzativi e gestionali presenti nelle diverse realtà scolastiche.

Articolo 4
(Presentazione delle richieste di accreditamento o di qualificazione)

  1. Le richieste di accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola o di riconoscimento delle Associazioni professionali e/o disciplinari come Soggetti qualificati devono essere presentate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per il personale della scuola - entro il 30 settembre di ogni anno.
  2. All'atto della domanda il Soggetto richiedente dichiara il possesso dei requisiti, di cui all'articolo 2 o all'articolo 3 della presente direttiva, allega lo statuto e l'atto costitutivo, documenta lo svolgimento delle iniziative di formazione di interesse generale rivolte al personale della scuola e presenta un piano di formazione di interesse generale da realizzare nei successivi dodici mesi. Le iniziative svolte dovranno essere documentate con riferimento ai seguenti aspetti: obiettivi, programma dettagliato, luogo e tempi di svolgimento dei corsi, nomi dei relatori, elenco e provenienza scolastica dei corsisti, metodologia di lavoro, materiali e tecnologie usati, tipologie ed esiti della verifica, attestazione di avvenuta realizzazione delle attività. Le iniziative da realizzare dovranno essere documentate secondo le seguenti voci: obiettivi, programma di massima, nomi dei relatori, destinatari, materiali e tecnologie che si intendono utilizzare. Nell'istanza il Soggetto dovrà, altresì, indicare quali competenze possiede in relazione all'ambito nel quale opera prevalentemente.
  3. Qualora nel corso della fase istruttoria vengano riscontrate carenze nella documentazione presentata, la Direzione Generale per il personale della scuola contatterà l'ente per chiederne l'integrazione.
  4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato tecnico nazionale, di cui al successivo articolo 7, esprime il parere di ammissibilità (o meno) del Soggetto in base alla verifica della completezza della documentazione, alla valutazione del possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 o all'articolo 3 della presente direttiva e alla qualità delle iniziative documentate.
  5. Sulla base del parere favorevole del Comitato tecnico nazionale la Direzione Generale per il personale della scuola predispone - con riferimento alle iniziative previste dai piani di attività e avvalendosi prevalentemente di dirigenti tecnici - specifici interventi di analisi e di verifica volti ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati e la qualità delle azioni di formazione svolte dal Soggetto richiedente. Il Direttore Generale del Personale della Scuola, tenuto conto del parere obbligatorio non vincolante del citato Comitato tecnico nazionale e degli esiti degli interventi di analisi e di verifica , includerà o non includerà il Soggetto nell'elenco di quelli accreditati o di quelli qualificati.
  6. Le iniziative formative promosse dai Soggetti accreditati o qualificati sono riconosciute dall'Amministrazione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda; le predette iniziative danno diritto all'esonero dal servizio del personale della scuola che vi partecipi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
  7. Qualora gli interventi di analisi e di verifica diano esito negativo l'Amministrazione comunica i risultati di detti accertamenti al Soggetto richiedente. L'ente può presentare le proprie documentate controdeduzioni entro sessanta giorni e, comunque, non oltre il 30 giugno di ogni anno.
  8. Nel caso in cui la procedura di accreditamento o qualificazione non si concluda positivamente entro il 31 agosto di ogni anno, il Soggetto richiedente potrà ripresentare la domanda entro i termini stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 5
(Presentazione di richieste di riconoscimento corsi)

  1. I Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola possono presentare richiesta di riconoscimento di singoli corsi di formazione destinati al personale della scuola.
  2. Le domande di riconoscimento dei singoli corsi devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno. Il termine è perentorio, in quanto funzionale allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla pubblicazione dei corsi riconosciuti alla data del 1°settembre di ogni anno scolastico successivo alla domanda.
  3. Le richieste devono riferirsi ad attività di formazione a carattere nazionale o regionale. Nel primo caso vanno inoltrate al MIUR - Direzione Generale per il personale della scuola, nel secondo all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.
  4. Le richieste devono essere corredate da un progetto di formazione destinato al personale della scuola nel quale siano indicati:
    1. il tema;
    2. le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro;
    3. il programma dei lavori;
    4. il nominativo e la qualifica del direttore responsabile;
    5. i nominativi dei relatori;
    6. i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola con l'indicazione degli Istituti scolastici di provenienza;
    7. la data e la sede di svolgimento del corso. 
  5. I Soggetti proponenti singoli corsi di formazione devono allegare lo Statuto e l'Atto costitutivo dai quali risultino tra le finalità del Soggetto la formazione e la ricerca nel settore o ambito disciplinare prevalente. Le eventuali modifiche statutarie devono risultare da atto pubblico. Per questa documentazione il Soggetto richiedente può fare riferimento ad altra copia già acquisita agli atti dell'Amministrazione centrale o regionale, purché si precisino gli estremi della presentazione e sempre che questa risalga a non oltre i due anni precedenti alla domanda.
  6. I Soggetti che intendano presentare richieste di rinnovo di riconoscimento di iniziative già autorizzate nell'ultimo triennio non sono tenute a ripresentare tutta la documentazione. Alla nuova richiesta è sufficiente allegare una dichiarazione contestuale che riporti gli estremi della precedente autorizzazione o del riconoscimento ottenuto in base alla direttiva vigente pro tempore e che attesti la permanenza dei requisiti di legittimazione per il riconoscimento del corso.

Articolo 6
(Informazione e monitoraggio sui Soggetti accreditati o qualificati o proponenti singoli corsi di formazione)

  1. Gli elenchi dei Soggetti accreditati e quello delle Associazioni qualificate sono pubblici e inseriti nel sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, oltre che essere disponibili presso gli Uffici scolastici regionali. L'elenco dei Soggetti accreditati e quello delle Associazioni qualificate indicano, altresì, l'ambito di formazione prevalente, al fine di orientare il personale della scuola nella scelta delle iniziative di formazione. Il Ministero si impegna a dare diffusione alle iniziative di formazione promosse dai Soggetti accreditati o qualificati. A tal fine si pubblicherà l'elenco delle iniziative di formazione proposte dai Soggetti accreditati o qualificati in tempi utili all'adozione del Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento previsto dall'art.65 del CCNL, citato in premessa.
  2. Analogamente verrà reso pubblico l'elenco dei corsi riconosciuti.
  3. I Soggetti accreditati o qualificati sono periodicamente sottoposti ad attività di monitoraggio, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e la costante qualità delle iniziative di formazione. I Consorzi o Associazioni di secondo grado sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale del Personale della Scuola i Soggetti che si associano successivamente alla presentazione della domanda.
  4. La perdita di requisiti o l'accertata mancanza di qualità degli interventi formativi comportano notifica all'Ente dei risultati del monitoraggio e della verifica e, salvo documentata presentazione di controdeduzioni, l'adozione di un provvedimento di cancellazione dall'elenco dei Soggetti accreditati o da quello delle Associazioni qualificate.
  5. I Soggetti proponenti singoli corsi di formazione comunicano ai Direttori degli Uffici scolastici regionali competenti per territorio, sede di corso e programma dei lavori, in modo da consentire la verifica e la valutazione delle attività relativamente ai profili indicati all'articolo 5 della presente direttiva.

Articolo 7
(Comitato tecnico nazionale per l'accreditamento dei Soggetti che offrono formazione, per la qualificazione delle Associazioni professionali e/o disciplinari e per il riconoscimento di singoli corsi)

  1. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei singoli corsi viene costituito presso la Direzione Generale per il personale della scuola il Comitato tecnico nazionale, composto da esperti nominati con decreto del Ministro , con il compito di esprimere motivati pareri in merito alla verifica e alla valutazione delle caratteristiche che,dichiarate o documentate, costituiscono gli indicatori da utilizzare rispettivamente per l'accreditamento, per la qualificazione e per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione.
  2. Il Comitato tecnico nazionale sarà composto da esperti esterni ed interni al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e non comporterà oneri per lo Stato, salvo il pagamento, ove dovuto, del trattamento di missione.
  3. I componenti del Comitato tecnico nazionale non dovranno avere alcun rapporto con i Soggetti che parteciperanno alle procedure di accreditamento o di qualificazione o di riconoscimento di singoli corsi.
  4. Il Comitato tecnico nazionale predispone, altresì, i piani periodici di monitoraggio e di verifica del mantenimento dei requisiti.

Articolo 8
(Impugnative)

Avverso il provvedimento di diniego dell'accreditamento o della qualificazione è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Articolo 9
(Disposizioni transitorie)

  1. Fino alla data di registrazione della presente direttiva le richieste di accreditamento o di qualificazione pervenute al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca saranno esaminate secondo le procedure definite dal D.M. 10 luglio 2000, n. 177, citato in premessa.
  2. Analogamente, le richieste di autorizzazione di singoli corsi di formazione saranno istruite secondo le procedure previste dalla Direttiva n. 305/96 e successiva modifica.
  3. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine di presentazione delle richieste di riconoscimento corsi è prorogato al 31 maggio 2004.

A norma della legge 14.1.1994, n.20, la presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio.

IL MINISTRO
Letizia Moratti