Decreto ministeriale 22 luglio 2003, n.61


Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'articolo 21, recante principi e criteri direttivi per la definizione dell'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e in particolare l'articolo 11, riguardante la realizzazione di iniziative finalizzate all'innovazione;
VISTO il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, avente ad oggetto i curricoli dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, contenente norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO in particolare l'articolo 7, comma 4 della predetta legge n. 53/2003 che prevede, per l'anno scolastico 2003/2004, la possibilità di iscrizione al primo anno della scuola primaria dei bambini e delle bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004;
VISTA la circolare ministeriale 11 aprile 2003, n. 37, con la quale è stata data attuazione alla predetta disposizione, consentendo l'iscrizione anticipata alla prima classe della scuola primaria;
CONSIDERATO che agli allievi che si sono avvalsi di tale facoltà occorre garantire un percorso formativo coerente con le loro specifiche esigenze di sviluppo;
CONSIDERATO che la legge n. 53/2003 prevede che la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono un unico ciclo di istruzione;
CONSIDERATO che l'unicità del citato ciclo di istruzione non può non comportare la ridefinizione degli obiettivi specifici di apprendimento per l'elaborazione di piani di studio personalizzati, da sviluppare nell'arco dell'intero ciclo medesimo;
CONSIDERATO che nell'anno scolastico 2002/2003 è stato realizzato un progetto di sperimentazione nazionale che ha consentito, ad allievi iscritti al primo anno della scuola primaria, la possibilità di avvalersi di piani di studio coerenti con nuovi percorsi formativi;
TENUTO CONTO degli esiti della predetta sperimentazione desunti dalle rilevazioni effettuate sia a livello centrale che a livello locale;
CONSIDERATO che occorre garantire ai predetti alunni la prosecuzione dei percorsi educativi già attivati;
CONSIDERATO altresì che l'adozione dei nuovi contenuti culturali ed educativi di cui alle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, quale avvio della riforma nei primi due anni della scuola primaria può costituire, attraverso la pratica didattica e il diretto coinvolgimento della comunità scolastica e delle famiglie, un valido strumento per una approfondita riflessione atta a arricchire e valorizzare l'azione innovatrice della legge di riforma;
RITENUTO di dover promuovere, in attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della legge n. 53/2003, un processo di graduale innovazione che consenta il passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento attraverso il contributo specifico delle pratiche didattiche che le istituzioni scolastiche sono chiamate a svolgere; e ciò anche al fine di assicurare la regolare progressione del percorso formativo agli allievi che nell'anno scolastico 2002/2003 hanno frequentato la prima classe della scuola primaria e a quelli che si sono iscritti al primo anno a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004;
CONSIDERATA la opportunità di garantire, nei primi due anni della scuola primaria, l'alfabetizzazione informatica e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della citata legge n. 53/2003;
SENTITO il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 15 luglio 2003;

DECRETA

Articolo 1 - (Iniziative finalizzate all'innovazione)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 è promosso, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 275/1999, un progetto nazionale rivolto alle classi prima e seconda della scuola primaria, finalizzato ad avviare talune innovazioni coerenti con le linee di riforma configurate dalla predetta legge n. 53/2003, limitatamente ai contenuti delineati nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati per la scuola primaria, che costituiscono, in allegato, parte integrante del presente decreto.
  2. Le predette Indicazioni Nazionali recano i nuclei essenziali dei piani di studio, degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento, per le discipline di studio e per le educazioni alla convivenza civile.
  3. I piani di studio predetti vengono attivati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, da esercitare tenendo conto delle attese delle famiglie nel contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, fermi restando gli attuali assetti strutturali, gli orari di funzionamento e le risorse professionali in dotazione, rimettendo all'autonomia delle istituzioni scolastiche l'attivazione di nuovi modelli relativi all'organizzazione della didattica.

Articolo 2 - (Alfabetizzazione informatica ed alfabetizzazione nella lingua inglese - Iniziative di formazione in servizio)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 si procederà, nei primi due anni della scuola primaria, all'introduzione generalizzata dell'alfabetizzazione informatica e dell'alfabetizzazione nella lingua inglese, secondo quanto delineato dalle Indicazioni Nazionali. Sono assicurate le risorse necessarie per sostenere la generalizzazione dell'insegnamento della lingua inglese.
  2. Le prime classi, nelle quali nell'anno scolastico 2002/2003 è stato impartito l'insegnamento di una lingua straniera diversa dall'inglese, proseguiranno, nel prossimo anno scolastico, nello studio della stessa lingua. Del pari sarà praticato l'insegnamento di una lingua straniera diversa dall'inglese nelle prime classi nelle quali tale insegnamento sia stato previsto nell'organico di diritto.
  3. Nell'attuale fase di progressivo consolidamento dei processi di autonomia e di riforma del sistema scolastico, vengono assicurate al personale scolastico, all'interno del quadro delle iniziative generali di formazione, specifiche azioni di formazione in servizio, finalizzate al sostegno dei processi innovativi.

IL MINISTRO
F.to Moratti