Decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 57


DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Sessione straordinaria. Anno scolastico 2002-2003

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

VISTA la legge 1 0 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO l'articolo 7, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;
VISTA la legge 28-12-2001,n.448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'articolo 22, comma 7, introduce modifiche all'articolo 4 della citata legge n.425/1997;
VISTO l'articolo 18 dell'O.M. n.35 del 4-4-2003, ai sensi del quale il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o comunque prima dei termine di chiusura dei lavori delle commissioni;
RITENUTO che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;

DECRETA

Art. 1

  1. La sessione straordinaria degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, per l'anno scolastico 2002-2003, si svolge secondo il seguente diario:

Art. 2

  1. Per i candidati che non devono sostenere la prima prova scritta, l'esame ha luogo nei giorni di mercoledì 10 e venerdì 12 settembre 2003.
  2. Per i candidati che non devono sostenere le prime due prove scritte, la terza prova è fissata per martedì 9 settembre 2003.
  3. Per i candidati che non devono sostenere alcuna prova scritta, il colloquio ha luogo martedì 9 settembre 2003.

Art. 3

  1. Le commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria, si insediano lunedì 8 settembre 2003, presso gli istituti ove sono presenti candidati che hanno chiesto di sostenere gli esami nella sessione straordinaria.
  2. Ai componenti delle commissioni spetta una quota del compenso forfettario riferito alla funzione e una quota dell'eventuale compenso forfettario riferito alla trasferta, in conformità di quanto previsto in materia di compensi, dalla C.M. n.52 dell'11-6-2003. Tali quote sono calcolate con riferimento al periodo continuativo di svolgimento dei lavori della commissione e in misura proporzionale alla durata complessiva delle operazioni d'esame della sessione ordinaria.
  3. I Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali provvedono alla convocazione delle commissioni di cui al precedente comma 1.

Art. 4

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'O.M. n.35 del 4-4-2003.
  2. I Capi degli istituti sedi d'esame danno comunicazione scritta ai candidati interessati circa le date di svolgimento delle prove.

IL MINISTRO
MORATTI