Circolare ministeriale 9 luglio 2003, n. 58


Dipartimento per i servizi nel territorio - Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 2

Prot. n. 1881/Dip/U02

Ai Direttori Generali Regionali - LORO SEDI

Oggetto: Anno scolastico 2003/2004 - adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto

In vista dell'attivazione delle operazioni di avvio del prossimo anno scolastico, si forniscono, con la presente, istruzioni e indicazioni su taluni significativi adempimenti finalizzati all'adeguamento degli organici alle situazioni di fatto.
Tali adempimenti, di cui si segnala la particolare urgenza, sono propedeutici alle operazioni disciplinate dal contratto collettivo nazionale decentrato, sottoscritto il 20 giugno 2003 (concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie) e alle assunzioni del personale docente, educativo ed ATA.

1. Formazione delle classi

Nell'ampio e articolato quadro di attività finalizzate all'avvio del nuovo anno scolastico, assume un rilievo fondamentale la puntuale e corretta formazione e determinazione delle classi e dei posti. Si tratta di una incombenza delicata e complessa che richiede apporti e collaborazioni coerenti e puntuali tra i diversi soggetti ed organismi a vario titolo competenti e coinvolti, dalla quale dipendono, non solo nell'immediato, ma anche in prospettiva, l'assetto ordinato e il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche. Di qui l'esigenza di strutturare le classi stesse in maniera che rispondano a requisiti di stabilità e che diano affidamento di regolare tenuta per l'intero sviluppo dei relativi corsi.
Poiché la normativa vigente connette alla fase relativa alla predisposizione dell'organico di diritto la determinazione dell'esatto impianto delle classi, gli interventi di adeguamento alle situazioni di fatto devono intendersi come operazioni residuali e legate a fatti e circostanze di carattere eccezionale. Ciò premesso, nell'ipotesi in cui in sede di determinazione dell'organico siano state previste classi con un numero di alunni superiore a quello fissato dal D.M. n. 331/98 (come modificato dal D.I. n. 131 del 18 dicembre 2002 e dal D.I. che disciplina la formazione degli organici dei docenti per l'anno scolastico 2003/2004, nonché dal D.I. n. 141/99 concernente le classi che accolgono alunni portatori di handicap), le SS.LL., su segnalazione adeguatamente motivata dei dirigenti scolastici e sulla base di puntuali riscontri, potranno autorizzare i dirigenti stessi a dimensionare tali classi nei limiti previsti dalle citate disposizioni. Ovviamente dovrà essere preliminarmente verificato che le consistenze degli alunni segnalate dai Dirigenti Scolastici al fine della determinazione degli organici corrispondano a quelle effettive: tanto in considerazione delle variazioni in diminuzione che ogni anno si registrano, soprattutto nelle scuole secondarie superiori, tra la fase previsionale e il numero effettivo degli alunni.
Nella logica suddetta, anche la possibilità da parte dei dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, deve configurare un'operazione non ordinaria e comunque necessaria per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico.
Si richiama la particolare, diretta attenzione sull'esigenza che tale adempimento sia formalizzato con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente ai competenti CSA e alle SS.LL. per i seguiti di competenza. Resta inteso che l' autorizzazione al funzionamento di nuove classi da parte delle SS.LL., nel rispetto dei parametri di cui al DM 331/98, e l' attivazione di nuove classi ai sensi della legge 333/2001 da parte dei dirigenti scolastici, dovranno essere precedute da una attenta analisi, per ciascuna scuola, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti: ciò al fine di non incorrere in quantificazioni erronee e di evitare che, con l'inizio delle lezioni, la effettiva consistenza degli alunni risulti inferiore alla previsione, con conseguenti aggravi per l'erario dei quali questa Amministrazione e i soggetti a vario titolo competenti sono chiamati a rendere conto.
A tale ultimo riguardo, si fa rinvio alla disposizione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che configura l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti delle classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto risulti inferiore alle previsioni e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Peraltro, con riferimento alle situazioni previste al comma 1 dell'art. 5 del decreto interministeriale che disciplina la materia degli organici per l'anno scolastico 2003/2004, le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione, anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, possono essere, in via eccezionale, mantenute anche se il numero accertato degli alunni risulti di qualche unità inferiore a 20.
Nell'ipotesi in cui, in applicazione dell'accordo quadro Stato-Regioni, si realizzino intese fra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionali per la realizzazione di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, dalle quali conseguano variazioni in diminuzione del numero degli alunni per classe, tali variazioni, opportunamente motivate, non comporteranno decrementi nell'organico.
Con l'occasione, si pregano le SS.LL. di voler rappresentare alle istituzioni scolastiche la necessità che la concessione di nulla osta al trasferimento di alunni nel sistema dell'istruzione si leghi a condizioni eccezionali e non vada ad incidere sulla costituzione delle classi già formate, sia in uscita che in entrata, che deve comunque rispondere ai parametri di cui alle disposizioni sopracitate. In relazione a quanto sopra, le SS.LL. disporranno l'attivazione di ogni utile iniziativa (puntuali e mirate verifiche, interlocuzioni con le istituzioni scolastiche interessate, ecc…) finalizzata ad un accurato esame delle situazioni e ad un rigoroso aggiornamento dei dati in possesso del Sistema Informativo. I dirigenti scolastici dovranno comunicare entro il 10 luglio p.v. ai competenti CSA, come previsto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica. Si rammenta che, sempre per effetto del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e istituzioni di nuove classi dopo il 31 agosto; peraltro, deve ritenersi comunque eccezionale l'istituzione di nuove classi nel periodo successivo alla predetta data del 10 luglio.
Tutte le variazioni del numero degli alunni, delle classi e dei posti dovranno essere comunicate a questo Ministero - Direzione Generale del Personale - Uff. IX. Per quanto riguarda, in particolare, gli alunni, le SS.LL. non mancheranno di sensibilizzare le istituzioni scolastiche affinché, con l'inizio delle lezioni, procedano ad una ulteriore verifica degli scostamenti in aumento o in diminuzione rispetto alle previsioni dell'organico di diritto, comunicando i relativi esiti al Sistema Informativo.
Si ritiene di dover richiamare ancora una volta l'attenzione sull'importanza di tale adempimento, richiesto, tra l'altro, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e indispensabile per poter disporre di elementi e di dati attendibili in sede di riscontro.
Si fa presente al riguardo che, a conclusione delle operazioni di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto relative all'anno scolastico 2002/2003, si è avuto modo di accertare che un rilevante numero di scuole non aveva apportato alcuna modifica ai dati trasmessi al Sistema Informativo in sede di elaborazione dell'organico di diritto, circostanza questa che ha indotto a ritenere che non era stata effettuata la richiesta revisione e verifica delle consistenze effettive degli alunni.
Le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, modifiche alla composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o comunque una disponibilità che consenta di ridurre il numero delle scuole in cui presta servizio. La modifica della composizione della cattedra non comporterà riaggregazione dello spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 4 del citato contratto collettivo decentrato nazionale.
Nei casi di variazioni in diminuzione del numero delle classi, il personale docente ed ATA eventualmente soprannumerario, a norma del comma 8 dell'art. 6 del contratto sulle utilizzazioni stipulato per l'anno scolastico 2003/2004, viene impiegato all'interno della scuola e, solo a domanda, in altra sede. La ratio della norma si lega, tra l'altro, ad una esigenza di semplificazione e accelerazione delle operazioni di inizio dell'anno scolastico.

2. Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria

In attesa della definizione delle procedure previste dalle vigenti disposizioni e che il CNPI si pronunci in merito agli spetti contenutistici dei piani di studio, le SS.LL., considerati i tempi ristretti a disposizione, con riferimento a ciascuna realtà provinciale, vorranno procedere alla determinazione dell'ulteriore fabbisogno di ore e di posti di insegnamento di lingua inglese occorrenti per una estensione generalizzata dell'insegnamento stesso in tutte le prime e le seconde classi della scuola primaria.
Tenuto conto di quanto previsto nelle Indicazioni Nazionali, le consistenze orarie dovranno essere determinate in ragione di un'ora nella prima classe e di due ore nella seconda classe. Invece, per le classi che già seguono l'insegnamento della lingua straniera, viene tenuto fermo il quadro orario definito in organico di diritto.
Le prime classi che nell'anno scolastico 2002/2003 hanno studiato una lingua straniera diversa dall'inglese, proseguiranno, nel prossimo anno, nello studio della stessa lingua. Del pari sarà praticato l'insegnamento di una lingua straniera diversa dall'inglese nelle prime classi nelle quali tale insegnamento sia stato previsto nell'organico di diritto. Soluzioni diverse possono essere adottate con le risorse interne alla scuola, nel rispetto delle scelte delle famiglie e purché non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
Al fine delle acquisizioni delle maggiori risorse professionali occorrenti per far fronte alle esigenze su indicate, saranno impiegati prioritariamente gli insegnanti di classe in possesso dei requisiti richiesti (insegnanti specializzati), anche in relazione a quanto disposto dall'art. 22, comma 5, della legge n. 448/2001. In ciascun circolo didattico, poi, sarà attivata ogni utile soluzione organizzativa per ottimizzare l'impiego delle risorse; peraltro, nella formazione dei posti si avrà cura di evitare che alcuni docenti vengano impegnati su un numero eccessivo di classi. Solo dopo aver adottato dette soluzioni, le SS.LL. assegneranno alle scuole le ulteriori ore e posti di specialista necessari. Ore e posti che concorreranno a formare l'insieme delle disponibilità per le utilizzazioni e le altre operazioni di avvio dell'anno scolastico.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che le ore e i posti di insegnamento di cui trattasi costituiscono un contingente aggiuntivo, da tenere distinto da quello definito con il decreto interministeriale sugli organici per l'anno scolastico 2003/2004. Le SS.LL. faranno conoscere a questo Ufficio entro il 18 luglio p.v. il numero e le ore dei posti effettivamente istituiti utilizzando i modelli 1 e 2 allegati alla presente.
Con comunicazione a parte, si provvederà per quel che concerne gli aspetti di carattere pedagogico e didattico non appena in possesso degli elementi necessari.

3. Tempo pieno e tempo prolungato

Le SS.LL. vorranno assicurare la prosecuzione del tempo pieno nella scuola elementare e del tempo prolungato nella scuola media nei confronti degli alunni che ne hanno fruito nell'anno scolastico 2002/2003, semprechè ne ricorrano tutte le condizioni previste dall'ordinamento.

4. Costituzione delle cattedre

Come è noto, in applicazione dell'art.35 comma 1 della legge 289/2002, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono state ricondotte a 18 ore settimanali, "anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando, però, l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina". Tale operazione è stata effettuata solo nel caso in cui non ha comportato situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari delle cattedre interne. In relazione a quanto sopra, si precisa che i posti costituiti ai soli fini della salvaguardia della titolarità, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale sugli organici per l'anno 2003/2004, qualora si siano resi vacanti nel corso dei movimenti, sono da considerare indisponibili per qualsiasi altra operazione. Tali cattedre costituiscono una dotazione che può essere utilizzata per le esigenze di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto.
Il numero di tali posti (rilevato attraverso il Sistema Informativo) è indicato nella allegata tabella A.
Qualora, invece, detti posti, al termine dei movimenti, siano rimasti occupati dai titolari, le istituzioni scolastiche procederanno alla ricomposizione delle cattedre in numero corrispondente a quello dei titolari fermo restando il limite delle 18 ore settimanali.
Ciò posto, e ferme restando le rispettive consistenze di organico, le istituzioni scolastiche, per garantire la qualità dell'offerta formativa, potranno utilizzare tutti gli strumenti di flessibilità messi a disposizione dal D.P.R. 275/99. Qualora si riveli indispensabile per il miglior funzionamento delle istituzioni scolastiche, anche sotto il profilo della continuità didattica, le SS.LL valuteranno l'opportunità di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione.

4. Posti di sostegno

Nelle more dell'emanazione del DPCM di cui al comma 7 dell'art. 35 della legge 27/12/2002 n. 289, si intendono ancora vigenti le disposizioni applicate nel corrente anno scolastico 2002/2003 per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori di handicap e i criteri per la costituzione dei posti in deroga, ad integrazione di quelli di cui alla tabella E allegata al decreto interministeriale in corso di perfezionamento. Per quanto riguarda il numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
Così come disposto dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002 compete poi alle SS.LL. l'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi. Si richiama, in particolare, l'attenzione sulla necessità che tali posti siano autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni e, comunque, per poter garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 luglio. A tal fine le SS.LL.
medesime solleciteranno i dirigenti scolastici affinché le eventuali esigenze dei posti in deroga siano rappresentate a codesti Uffici tempestivamente. Considerato che negli ultimi anni si è determinato un costante, consistente aumento dei posti di sostegno, le SS.LL. vorranno gestire la delicata operazione di cui al comma 7 del citato articolo 35, con la massima cautela e attenzione verificando che siano state attentamente valutate, oltre al numero degli alunni e alla gravità dell'handicap, anche le situazioni organizzative e l'entità delle risorse professionali disponibili nella scuola.
Anche con riguardo al sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto al fine di renderne edotto il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso eventuali scostamenti che si rendessero necessari.

5. Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento

Ai fini della concessione di esoneri e semiesoneri dall'insegnamento si intendono tuttora vigenti i parametri di cui all'art. 459 del decreto legislativo n. 297/94. Limitatamente all'anno scolastico 2003/2004 sono confermate le procedure di individuazione utilizzate per il corrente anno scolastico 2002/2003. Ciò in quanto si è in fase di registrazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e di attuazione delle riforme.
Considerato che i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri e semi esoneri concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità per le operazioni di inizio dell'anno scolastico, i relativi provvedimenti dovranno essere adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile e comunicati contestualmente ai competenti CSA.

6. Centri Territoriali Permanenti

In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, la dotazione di personale dei Centri Territoriali Permanenti definita nell'organico non potrà subire incrementi se non nel caso di esubero di docenti non diversamente utilizzabili.

7. Progetti

Nel quadro dei rapporti sindacali a livello decentrato, le SS.LL. potranno assegnare, nei limiti delle compatibilità, le risorse orarie indispensabili per la prosecuzione di progetti educativi di riconosciuta rilevanza educativa e sociale e di accertata validità anche sotto il profilo degli esiti che devono essere stati monitorati e verificati. Tali risorse non potranno, comunque, in ciascuna realtà regionale, eccedere il numero di posti autorizzati da questo Ministero per la realizzazione di progetti nell'anno scolastico 2002/2003.

8. Conferimento delle supplenze

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, annuali e fino al termine delle attività didattiche, si fa riserva di impartire specifiche disposizioni. Ad ogni buon fine si raccomanda a codesti Uffici di adoperarsi per la conclusione delle operazioni entro il 31 luglio p.v..
Nell'ipotesi in taluni Uffici non riescano a concludere dette operazioni entro la data del 31 luglio, dovranno comunque assicurare il completamento delle operazioni di conferimento delle supplenze sui posti di sostegno (supplenze che, com'è noto, vanno conferite con priorità rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti) agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione: tanto in relazione alla complessità e delicatezza della materia e alla necessità di assicurare tempestivamente l'insegnamento agli allievi portatori di handicap

9. Personale ATA

Per il personale ATA, si rammenta che il decreto interministeriale relativo all'anno scolastico 2003/2004, in corso di perfezionamento, prevede che eventuali incrementi di posti nella situazione di fatto possono essere disposti solo per esigenze sopravvenute, sulla base di un accertato incremento del numero degli alunni rispetto alla previsione.
Si rammenta, altresì, che l'art. 35 della citata legge n. 289/2002 ha disposto la cessazione dal collocamento fuori ruolo del personale ATA dichiarato inidoneo ai compiti del profilo di appartenenza. L'assegnazione della titolarità al predetto personale e le operazioni di trasferimento disposte a domanda degli interessati possono aver comportato la concentrazione, nella stessa scuola, di più unità di personale inidoneo. Tale fenomeno, che dai dati in possesso risulta riferito solo ai collaboratori scolastici, potrebbe determinare difficoltà nell'erogazione del servizio.
Ciò premesso, e ferma restando la possibilità per detto personale di chiedere l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, le SS.LL. potranno valutare se ricorrono le condizioni che giustifichino, in via del tutto eccezionale, eventuali, contenuti incrementi di posti, tenendo conto della presenza di contratti di appalto per i lavori di pulizia. Detti incrementi dovranno essere comunque contenuti nei limiti di cui all'allegata tabella B.
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque "figure uniche" e, per qualsiasi motivo, non si possa procedere all'utilizzazione degli interessati in altro profilo, eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio dovranno essere rappresentate allo scrivente per le valutazioni di consequenziali.

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Al fine di consentire il monitoraggio, per l'intero arco dell'anno scolastico, delle consistenze degli alunni e dei relativi riflessi sugli organici, è indispensabile non solo che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e la quantificazione rigorosa delle risorse occorrenti, ma che questo Ministero e il Sistema informativo conoscano tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati: ciò al fine di disporre del quadro preciso delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le iscrizioni e le frequenze degli alunni nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.
Al riguardo l'EDS, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.
Con successive comunicazioni saranno impartite indicazioni e istruzioni per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo