Circolare ministeriale 14 giugno 2002, n. 69


Prot. n. 1827/VI

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO - Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione

Oggetto: Sentenza del T.A.R. Lazio - sezione III bis - Valutazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti specializzati nelle SSIS.

Con sentenza del 28 maggio c.a. il T.A.R. Lazio, sez. III bis, ha parzialmente accolto il ricorso di alcuni docenti per l'annullamento del Decreto Direttoriale 12 febbraio 2002 e dell'annessa tabella di valutazione, col quale sono stati disciplinati l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della legge n. 124/1999.
Va premesso che, nei motivi di ricorso, sono state impugnate le sotto indicate determinazioni:

  1. l'attribuzione di un "bonus" di 30 punti, come punteggio aggiuntivo (oltre al voto di abilitazione) per gli specializzati nelle S.S.I.S.;
  2. l'accesso alle graduatorie permanenti anche per coloro che avrebbero conseguito la specializzazione oltre il termine di presentazione delle domande (21 marzo 2002) e sino al 31 maggio 2002;
  3. la cumulabilità del punteggio per il servizio di insegnamento eventualmente prestato durante la frequenza della scuola di specializzazione con quello attribuito come aggiuntivo per il conseguimento dell'abilitazione (30 punti);
  4. l'iscrizione degli specializzati delle S.S.I.S. nelle graduator ie valide per le nomine da effettuare per l'a.s. 2002/2003;
  5. l'iscrizione dei diplomati S.S.I.S. nelle graduatorie relative a un numero di classi di concorso corrispondenti agli insegnamenti compresi nelle aree disciplinari inerenti al diploma di laurea.

La sentenza del T.A.R. ha riconosciuto la legittimità delle determinazioni dell'Amministrazione in relazione ai punti 1, 2, 4 e 5, mentre ha sancito l'illegittimità di quella di cui al punto 3, nella parte in cui non si esplicita il divieto di cumulare il punteggio aggiuntivo, previsto dall'art. 8 del decreto n. 268 del 2001, con la valutazione del servizio di insegnamento eventualmente reso contemporaneamente alla frequenza del corso.
Ciò in considerazione della circostanza che la stessa organizzazione dei corsi (in relazione alla loro complessità, all'articolazione oraria e all'obbligo di presenza alle attività collaterali) porta ad escludere la compatibilità di fatto con il contemporaneo svolgimento del servizio di istituto. Servizio che, tra l'altro, in base alla decisione del T.A.R., non può essere valutato autonomamente, avendo valore di esercitazione pratica e di tirocinio obbligatorio, non cumulabile con il punteggio aggiuntivo.

Il T.A.R. ha rilevato, inoltre, che l'Amministrazione, oltre che dell'aspetto suindicato, avrebbe dovuto tener conto della situazione di quegli insegnanti non in grado di conciliare la prestazione di servizio con la frequenza dei corsi S.S.I.S.; fatto questo che concretizza un'evidente disparità di trattamento tra chi ha, comunque, prestato servizio e chi non ha potuto prestarlo.
Orbene, in considerazione della immediata esecutività della sentenza (avverso la quale l'Amministrazione, tenuto conto dell'avviso espresso dall'Avvocatura Generale, ritiene non sussistano le condizioni per poter proporre appello al Consiglio di Stato), è necessario che le SS.LL. provvedano, con estrema urgenza, alla rettifica delle posizioni degli aspiranti S.S.I.S. presenti nelle predette graduatorie, che versano nelle condizioni indicate.
In via preliminare, occorre individuare, enucleandoli dalla base informatica, i nominativi dei soggetti diplomati nelle S.S.I.S. entro i termini del 21 marzo e del 31 maggio, cui sono stati attribuiti sia i 30 punti della specializzazione sia un punteggio per servizio di insegnamento.
Ovviamente, la detrazione dovrà essere effettuata solo se risultino valutati servizi prestati contemporaneamente alla frequenza dei corsi e limitatamente alle graduatorie in cui l'aspirante abbia beneficiato dell'attribuzione dei 30 punti.
Resta, perciò, impregiudicata la valutazione dell'eventuale servizio prestato contemporaneamente alla frequenza del corso di specializzazione nelle graduatorie in cui l'aspirante non benefici dell'attribuzione dei 30 punti.
Per facilitare le operazioni di individuazione degli interessati, il Sistema Informativo provvederà tempestivamente a fornire, per ogni provincia e graduatoria, l'elenco nominativo e la posizione o le posizioni nelle graduatorie dei docenti da sottoporre a verifica. Per quanto concerne, invece, l'ulteriore operazione, da effettuare a cura del C.S.A., di detrazione o convalida parziale o totale del servizio, va precisato che i corsi delle S.S.I.S. si sono svolti con durata biennale e secondo la cadenza dell'anno accademico con decorrenza dall'anno 1999/2000.
Nel caso di dubbi o incertezze nell'individuazione dell'esatto periodo di frequenza, i competenti C.S.A. dovranno invitare gli interessati ad autocertificare, nel più breve tempo possibile, la data di inizio e termine dei corsi di specializzazione svolti nelle S.S.I.S. ovvero provvedere ad acquisire direttamente da queste ultime le necessarie informazioni.
Le attività di ricognizione e di rettifica dei punteggi degli interessati dovranno essere effettuate d'ufficio, con ogni urgenza, di modo che le graduatorie possano essere tempestivamente ripubblicate con tutte le rettifiche conseguenti all'operazione di cui trattasi.
Sarà opportuno, comunque, che nella graduatoria già pubblicata venga inserita un'apposita indicazione sull'operazione in corso di svolgimento. Ovviamente, per quanto riguarda le nuove domande che perverranno da parte degli specializzandi S.S.I.S., di cui al recente decreto 29 maggio 2002, che proroga il termine di presentazione delle domande al 20 luglio, dovranno essere adottati gli stessi criteri utilizzati per la valutazione dei servizi.

IL MINISTRO
Moratti