Circolare ministeriale 14 giugno 2002, n. 68


Prot. N. 1804

Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale del personale della scuola e

dell'amministrazione - Uff.VI

Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l'a.s. 2002/2003 - Presentazione domande

TITOLO I - COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE

ART.1 (POSTI DI INSEGNAMENTO E CLASSI DI CONCORSO - POSTI DI PERSONALE EDUCATIVO)

Ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 - in relazione ai periodi di vigenza stabiliti dal comma 5 dell'art. 5 e per effetto delle domande da presentarsi negli anni scolastici successivi al primo di cui ai commi 9,10,11 e 12 del medesimo art. 5 - le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l'a.s. 2002/2003 sono costituite - per ciascun posto di insegnamento, classe di concorso e posto di personale educativo - come segue.

GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA

(VALIDITÀ ANNUALE)

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 20 agosto 2001, n. 333, concernenti l'aggiornamento annuale delle graduatorie permanenti, e delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.D.G. del 12 febbraio 2002, le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia, integralmente riformulate, comprendono gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti relative all'a.s. 2002/2003, graduati secondo l'ordine riferito a ciascuno scaglione ed il punteggio con cui figurano nelle graduatorie permanenti medesime.

Ciascun aspirante si intende incluso nelle graduatorie delle scuole richieste per l'a.s. 2002/2003 per effetto dell'avvenuta presentazione, nei termini previsti dal D.D.G. 12 febbraio 2002, del relativo Mod. 3 ovvero, nel caso di mancata presentazione di tale modello, nelle scuole in cui figurava nell'a.s. 2001/2002.

Analogo criterio vale per i corsisti delle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) che saranno inclusi nelle graduatorie permanenti per effetto delle disposizioni di cui al D.D.G. 29 maggio 2002, i quali verranno compresi nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia delle scuole prescelte secondo l'ordine occupato nelle graduatorie permanenti medesime.

GRADUATORIE DI SECONDA FASCIA

(VALIDITÀ TRIENNALE - 2° ANNO DI VIGENZA)

In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art.5 del D.M. n.201/2000, che prevedono l'inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l'inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 2^ fascia sono composte dagli eventuali aspiranti abilitati non inclusi in graduatoria permanente, ordinati nel modo seguente:

1° blocco: aspiranti che permangono nella seconda fascia della scuola in cui figuravano nel precedente a.s. 2001/2002, graduati secondo il punteggio già acquisito;

2° blocco: aspiranti già inclusi nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2001/2002, sia nella stessa che in altra provincia, che si inseriscono nella scuola per la prima volta nell'a.s. 2002/2003, graduati secondo il punteggio già acquisito;

3° blocco: nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella di valutazione annessa al D.M. n. 201/2000, secondo il punteggio spettante per i titoli, dichiarati nel modulo di domanda, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

GRADUATORIE DI TERZA FASCIA

(VALIDITÀ TRIENNALE - 2° ANNO DI VIGENZA)

In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art.5 del D.M. n.201/2000, che prevedono l'inserimento in coda degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l'inclusione in ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 3^ fascia sono composte dagli aspiranti forniti del solo titolo di studio di accesso, ordinati nel modo seguente:

1° blocco: aspiranti che permangono nella terza fascia della scuola in cui figuravano il precedente a.s. 2001/2002, graduati secondo il punteggio già acquisito;

2° blocco: aspiranti già inclusi nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2001/2002, sia nella stessa che in altra provincia, che si inseriscono nella scuola per la prima volta nell'a.s. 2002/2003, graduati secondo il punteggio acquisito;

3° blocco: nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella di valutazione annessa al D.M. n. 201/2000, secondo il punteggio spettante per i titoli, dichiarati nel modulo di domanda, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

ART. 2 (ELENCHI DI SOSTEGNO)

In ciascuna scuola sono costituiti elenchi per le attività didattiche di sostegno agli allievi in situazione di handicap secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del D.M. n. 103 del 4 giugno 2001.

Per quanto riguarda gli aspiranti all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado presenti in più graduatorie, l'inserimento nei relativi elenchi di sostegno avverrà con procedura automatizzata, in base alla graduatoria di classe di concorso che per collocazione di fascia ed ordine di inclusione risulti più favorevole agli interessati e col punteggio relativo a tale graduatoria.

Per l'a.s. 2002/2003 gli elenchi di sostegno sono composti dagli aspiranti che siano in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno agli alunni in situazione di handicap, conseguito entro le rispettive date sottoindicate, ordinati secondo la seguente sequenza:

1) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI PRIMA FASCIA

Sono ordinati secondo le disposizioni previste per gli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie permanenti dall'art. 5 del D.D.G. del 12 febbraio 2002, e cioè:

1° raggruppamento: aspiranti in possesso del titolo di specializzazione entro il 31 maggio 2002;

2° raggruppamento: aspiranti in possesso del titolo di specializzazione conseguito dal 1° giugno 2002 e fino al 20 luglio 2002

All'interno di ciascun raggruppamento la posizione ed il punteggio degli aspiranti derivano direttamente dall'analoga posizione e dal punteggio con cui gli aspiranti medesimi figurano nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia relativamente al posto di insegnamento o classe di concorso che rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi medesimi.

Analogamente si opera nei riguardi degli aspiranti che hanno titolo ad iscriversi in coda alle graduatorie permanenti ai sensi del D.M. 29.5.2002.

2) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI SECONDA FASCIA

Sono composti dagli aspiranti che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il 20 luglio 2002, ordinati secondo la medesima sequenza e punteggio cui si riferisce il posto di insegnamento o la classe di concorso che rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi di sostegno medesimi.

3) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA

Sono composti dagli aspiranti che siano in possesso del titolo di specializzazione entro il 20 luglio 2002, ordinati secondo la medesima sequenza e punteggio cui si riferisce il posto di insegnamento o la classe di concorso che rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi di sostegno medesimi.

4) In posizione subordinata a tutti gli aspiranti precedentemente individuati ai punti 1, 2 e 3, e secondo i medesimi criteri di ordine, si colloca, con riserva, un ulteriore raggruppamento di aspiranti che abbiano dichiarato di avere in corso di conseguimento il titolo di specializzazione per il sostegno in data successiva al 20 luglio 2002 e fino al 31 ottobre 2002.

A tale categoria di aspiranti, subordinatamente a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione entro il 20 luglio 2002, possono essere attribuite, su posti di sostegno disponibili per l'intero anno scolastico, supplenze a titolo provvisorio condizionate all'effettivo conseguimento del titolo entro il 31 ottobre 2002.

Entro lo scadere di tale termine i predetti aspiranti dovranno far pervenire la dichiarazione di aver conseguito il titolo di specializzazione alle scuole che gestiscono la loro domanda al fine di far acquisire tale situazione a tutte le scuole interessate.

Nei riguardi degli aspiranti che hanno sciolto positivamente la riserva le scuole interessate procederanno alle conferme sui posti di sostegno precedentemente da loro occupati a titolo provvisorio e disporranno le supplenze sui posti di sostegno eventualmente assegnati a titolo provvisorio ad aspiranti privi di titolo, secondo il principio di cui all'art.7, comma 8, del D.M. n.201/2000, per il quale le scuole che abbiano esaurito gli aspiranti forniti di titolo nelle proprie graduatorie, utilizzano le graduatorie delle altre istituzioni scolastiche della provincia seguendo il criterio di viciniorità.

Al termine di tali operazioni, ove, pur essendo stati utilizzati tutti gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione, siano residuati posti di sostegno attribuiti in via provvisoria ad aspiranti privi di titolo, questi ultimi sono confermati a titolo definitivo sui posti stessi.

TITOLO II - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 3 (IPOTESI PREVISTE)

L'assetto delle graduatorie per l'a.s. 2002/2003, così come specificato nel precedente titolo I, viene definito in due fasi:

1) la prima, già attivata ai sensi dell'art. 8 del D.D.G. 12 febbraio 2002, - ed in via di completamento per coloro che saranno inclusi in graduatoria permanente per effetto del D.D.G. 29 maggio 2002- riguarda gli aspiranti inclusi in graduatoria permanente che hanno avuto facoltà, anche per gli insegnamenti per i quali non hanno titolo ad essere inclusi in graduatoria permanente, di esprimere "ex novo" le loro opzioni per quanto riguarda la provincia e le sedi prescelte per l'inclusione in graduatorie di circolo e di istituto.

Tali aspiranti non possono, pertanto, richiedere le variazioni di provincia e di sedi scolastiche previste dalla presente circolare ma possono, esclusivamente, presentare eventuale domanda quali nuovi aspiranti, per nuovi insegnamenti (ivi incluso quello di sostegno) per i quali non figuravano nell'a.s. 2001/2002.

2) La seconda, rivolta agli altri aspiranti non inclusi in graduatoria permanente ed attivata con la presente circolare, per realizzare le ipotesi previste dal comma 10, dell'art. 5, del D.M. n. 201/2000 e cioè:

PER GLI ASPIRANTI GIÀ INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI SECONDA E TERZA FASCIA PER L'A.S. 2001/2002:

  a) possibilità di integrare il numero delle scuole fino al massimo previsto;

  b) possibilità di sostituire fino ad un massimo di 3 sedi scolastiche;

  c) possibilità di cambiare provincia con conseguente nuova indicazione delle scuole prescelte.

PER GLI ASPIRANTI NON INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER L'A.S. 2001/2002:

  d) possibilità di presentazione di domanda d'insegnamento.

Rientra in quest'ultima categoria di "nuovi aspiranti" anche il personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto che intenda presentare domanda per nuovi insegnamenti.

La possibilità di presentare domanda di cui al presente punto d) può riguardare, pertanto, oltre il personale che presenta per la prima volta domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, anche le seguenti categorie di aspiranti:

ART. 4 (TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

Per ciascuna delle ipotesi specificate ai punti a, b, c, d, del precedente art. 3 sono predisposti e allegati alla presente circolare appositi moduli di corrispondente tipologia.

Il modulo relativo alla tipologia d) "nuovi aspiranti", quando è adottato, per nuovi insegnamenti, da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria, è opportunamente caratterizzato per limitarne la compilazione all'evidenziazione dei soli elementi relativi al nuovo insegnamento.

I moduli relativi alle tipologie a, b, e c rappresentano ipotesi tra loro alternative sicché uno stesso candidato può presentarne soltanto uno.

In tutti i casi in cui l'espressione di sedi scolastiche risulti complessivamente superiore ai limiti previsti (30 istituzioni scolastiche ovvero 10 circoli didattici) le richieste eccedenti saranno considerate nulle.

Secondo quanto già specificato al punto 1) del precedente art. 3, il personale incluso in graduatoria permanente non può presentare moduli relativi a scelte di nuove sedi scolastiche o provincia (tipologie a, b, e c).

Il termine per la presentazione dei moduli di domanda in questione scade il 20 luglio 2002.

Improrogabilmente entro tale termine il modulo di domanda deve essere spedito con raccomandata A/R, ovvero consegnato a mano, all'istituzione scolastica cui è affidata la gestione della domanda stessa, secondo quanto specificato ai due commi seguenti.

Per coloro che, già compresi nelle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2001/2002 rimangono per l'a.s. 2002/2003 nella stessa provincia, è confermata, in ogni caso, la scuola che gestiva in precedenza la domanda.

Conseguentemente tale sede non può rientrare tra quelle variabili per effetto della presentazione del modulo di cui alla tipologia b.

Per coloro che già figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2001/2002 e per l'a.s. 2002/2003 cambiano provincia, ovvero per coloro che non figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto dell'a.s. 2001/2002, la sede scolastica di gestione della domanda deve essere prescelta dall'interessato e, nel caso di aspiranti all'insegnamento in diversi gradi scolastici, deve appartenere all'ordine scolastico di grado superiore.

ART. 5 (DISPOSIZIONI DI RINVIO)

Per gli aspetti generali relativi all'espletamento della presente procedura rimangono valide le corrispondenti disposizioni impartite per l'a.s. 2001/2002, in occasione della prima costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, col D.M. 4 giugno 2001, n. 103.

Tale provvedimento - unitamente alla presente circolare, al Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo emanato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, al tabulato relativo ai titoli di studio che consentono l'accesso agli insegnamenti di scuola secondaria e ai Bollettini Ufficiali contenenti l'elencazione delle scuole statali con il relativo codice meccanografico - è accessibile tramite il sito Internet di questo Ministero "www.istruzione.it" e tramite la rete Intranet disponibile presso gli Uffici Scolastici Regionali, i Centri Servizi Amministrativi di ciascuna provincia e presso tutte le istituzioni scolastiche.

La presente circolare deve essere, comunque, affissa all'albo di ciascun Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio ZUCARO